I primi tre commi dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono sostituiti dai seguenti: "I comuni partecipano all'accertamento dei redditi delle persone fisiche secondo le disposizioni del presente articolo e di quello successivo. Gli uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi:

  • 1)entro il 31 dicembre dell'anno in cui sono pervenute, le copie delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2;
  • 2)entro il 1 luglio dell'anno in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio relative a persone fisiche, nonche' quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'articolo 43. Il comune di domicilio fiscale del contribuente, avvalendosi della collaborazione del consiglio tributario se istituito, puo' segnalare all'ufficio delle imposte dirette qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2, indicando a tal fine dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. Dati, fatti ed elementi rilevanti, provati da idonea documentazione, possono essere segnalati dal comune anche nel caso di omissione della dichiarazione. Il comune di domicilio fiscale del contribuente per il quale l'ufficio delle imposte ha comunicato proposta di accertamento ai sensi del secondo comma puo' inoltre proporre l'aumento degli imponibili, indicando, per ciascuna categoria di redditi, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione del maggiore imponibile o fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. La proposta di aumento adottata con deliberazione della giunta comunale, sentito il consiglio tributario se istituito, deve pervenire all'ufficio delle imposte, a pena di decadenza, nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma. La deliberazione della giunta comunale e' immediatamente esecutiva".

Testo vigente dal 16 aprile 1977

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-04-13;114~art13 · fonte del testo

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