Art. 44 — Partecipazione dei comuni all'accertamento

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I comuni partecipano all'accertamento dei redditi delle persone fisiche secondo le disposizioni del presente articolo e di quello successivo. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni ((e dei consigli tributari)) le dichiarazioni di cui all'articolo 2 dei contribuenti in essi residenti; gli Uffici dell'Agenzia delle entrate, prima della emissione degli avvisi di accertamento, ai sensi dell'articolo 38, quarto comma e seguenti, inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi ((nonche' ai relativi consigli tributari)). Il comune di domicilio fiscale del contribuente, o il consorzio al quale lo stesso partecipa, ((ed il consiglio tributario segnalano)) all'ufficio delle imposte dirette qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122. Dati, fatti ed elementi rilevanti, provati da idonea documentazione, possono essere segnalati dal comune anche nel caso di omissione della dichiarazione. Il comune di domicilio fiscale del contribuente, con riferimento agli accertamenti di cui al secondo comma, ((ed il consiglio tributario comunicano)) entro sessanta giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122. Il comune per gli adempimenti previsti dal terzo e quarto comma ((ed il consiglio tributario possono)) richiedere dati e notizie alle amministrazioni ed enti pubblici che hanno obbligo di rispondere gratuitamente. ((Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e modalita' per la pubblicazione, sul sito del comune, dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni di cui al comma secondo, con riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero di reddito. Con il medesimo decreto sono altresi' individuati gli ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni e dei consigli tributari per favorire la partecipazione all'attivita' di accertamento, nonche' le modalita' di trasmissione idonee a garantire la necessaria riservatezza)).

Testo in vigore dal 17 settembre 2011 al 28 dicembre 2011

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Che cosa è cambiato dal 17 settembre 2011

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 2010 al 17 settembre 2011. 3 parole tolte, 123 parole aggiunte.

I comuni partecipano all'accertamento dei redditi delle persone fisiche secondo le disposizioni del presente articolo e di quello successivo. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni aggiunto: e dei consigli tributari le dichiarazioni di cui all'articolo 2 dei contribuenti in essi residenti; gli Uffici … comma e seguenti, inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi aggiunto: nonche' ai relativi consigli tributari. Il comune di domicilio fiscale del contribuente, o il consorzio al quale lo stesso partecipa, tolto: segnala aggiunto: ed il consiglio tributario segnalano all'ufficio delle imposte dirette qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle … di domicilio fiscale del contribuente, con riferimento agli accertamenti di cui al secondo comma, tolto: comunica aggiunto: ed il consiglio tributario comunicano entro sessanta giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento in suo … 2010, N. 122. Il comune per gli adempimenti previsti dal terzo e quarto comma tolto: puo' aggiunto: ed il consiglio tributario possono richiedere dati e notizie alle amministrazioni ed enti pubblici che hanno obbligo di rispondere gratuitamenteaggiunto: . Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e modalita' per la pubblicazione, sul sito del comune, dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni di cui al comma secondo, con riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero di reddito. Con il medesimo decreto sono altresi' individuati gli ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni e dei consigli tributari per favorire la partecipazione all'attivita' di accertamento, nonche' le modalita' di trasmissione idonee a garantire la necessaria riservatezza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art44 · fonte del testo

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