Art. 12 — Istanza del contribuente
Stai leggendo un testo che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
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Abrogato dal 1 gennaio 2027
2 pronunce che riguardano l’art. 12, dalle Rassegne del Massimario.
La presentazione dell'istanza di definizione agevolata, di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997, non determina la sospensione di novanta giorni del termine per l'impugnazione, quando sia stata preceduta dall'invito a comparire di cui all'articolo 5 dello stesso d.lgs., dal momento che il contribuente è già stato messo nelle condizioni di valutare l'opportunità della definizione e la possibilità di dedurre nel procedimento amministrativo, prima di addivenire all'instaurazione dei giudizi impugnatori, con conseguente non necessità di un ulteriore spatium deliberandi.
Art. 12 · Art. 5 Accertamento con adesione · Art. 6 Accertamento con adesione · Art. 11 Accertamento con adesione
In caso accertamento con adesione, la sospensione del termine per l'impugnazione dell'avviso di accertamento di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997, opera in modo automatico con la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, restando a tal fine irrilevante che il contribuente abbia successivamente tenuto un comportamento meramente omissivo, non presentandosi alla convocazione inoltrata dall'amministrazione finanziaria.
Art. 12 · Art. 6 Accertamento con adesione
Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗ e febbraio 2026 ↗.
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe; Cosí deciso in…
Art. 6 Accertamento con adesione · Art. 3 cost. · Art. 12 Accertamento con adesione
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 13 giugno 2025 al 1 gennaio 2027. 372 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: In caso di notifica di avviso di accertamento, o di rettifica, ovvero di atto di recupero, per i quali non si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, puo' formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, anche in difetto dell'invio dell'invito a comparire di cui all'articolo 11, comma 1. L'istanza di adesione e' proposta entro i termini di presentazione del ricorso. Il contribuente puo' presentare l'istanza di adesione... con l'indicazione del domicilio di almeno un rappresentante, entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. E' fatta salva la possibilita' per il contribuente di presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi del citato articolo 6-bis della legge n. 212 del 2000. In tale ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria e' sospeso ai sensi del comma 2 per un periodo di trenta giorni. Laddove all'esito delle controdeduzioni di cui al citato articolo 6-bis, comma 3, della legge n. 212 del 2000 emergano i presupposti per un accertamento con adesione, le parti hanno sempre facolta' di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento. Il contribuente che si e' avvalso della facolta' di cui al comma 1-bis, primo e quarto periodo, non puo' presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione indicata al comma 1 e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di cui al comma 1 perde efficacia. Si applica il comma 1-quater dell'articolo 7.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-19;218~art12 · fonte del testo
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