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Miscellanea
Utilizzazione di fondi sinora accantonati per il finanziamento del piano per lo sviluppo della scuola
Legge 26 gennaio 1962, n. 17
- Aggiornato al
- 7 settembre 1988
- Articoli
- 17
- Versioni storiche
- 21
- Art. 1Il limite d'impegno previsto dall'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 645, per…
- Art. 2I Comuni e le Province, ciascuno per la parte di propria competenza, sono tenuti a…
- Art. 3Al fine di provvedere alla deficienza di aule scolastiche, nei Comuni che sono obbligati…
- Art. 4In aggiunta agli stanziamenti inseriti nello stato di previsione della spesa del…
- Art. 5In aggiunta agli stanziamenti previsti a favore delle Universita' e degli Istituti di…
- Art. 6E' autorizzata, inoltre, l'istituzione di 100 nuovi posti di professore universitario di…
- Art. 7In aggiunta agli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del…
- Art. 8Per l'istituzione di scuole speciali per minorati psicofisici e per la rieducazione…
- Art. 9Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e'…
- Art. 10Il contributo del Ministero della pubblica istruzione ai Patronati scolastici previsto…
- Art. 11Al fine di favorire la frequenza delle scuole elementari e per il completamento…
- Art. 12Per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei corsi della scuola popolare…
- Art. 13Per dotare gli Istituti tecnici e gli Istituti professionali, istituiti dallo Stato…
- Art. 14Per l'attrezzatura tecnico-scientifica ed artistica, compresi i sussidi audiotelevisivi…
- Art. 15In aggiunta agli stanziamenti di bilancio, e' autorizzata, per l'esercizio finanziario…
- Art. 16I finanziamenti di cui alla presente legge, non impegnati entro il 30 giugno 1962…
- Art. 17All'onere derivante dalla presente legge si provvede, anche in deroga a quanto stabilito…
