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((Presso ciascuno dei comuni nel cui territorio dovranno essere realizzati alloggi da parte dei proprietari danneggiati e' istituita una commissione composta: dal sindaco o da un suo delegato che la presiede; da quattro membri eletti dal consiglio comunale di cui due eletti dalla minoranza; dal capo dell'ufficio tecnico comunale o da un suo sostituto nominato dal sindaco; da un rappresentante della sezione autonoma dello ufficio del genio civile o dell'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto, appartenente alla carriera tecnica direttiva dello Stato o in mancanza scelto tra gli impiegati appartenenti a corrispondente carriera della regione; da un rappresentante della sezione autonoma del genio civile o dell'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto appartenente a carriera non inferiore a quella amministrativa di concetto dello Stato o in mancanza scelto tra gli impiegati appartenenti a corrispondente carriera della regione; da un rappresentante sindacale scelto dal consiglio comunale tra una terna proposta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; dall'ufficiale sanitario del comune, o, in sua assenza, dal medico condotto nominato dal sindaco, con voto consultivo. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal segretario comunale o da un suo sostituto nominato dal sindaco tra i dipendenti del comune)). La commissione deve essere costituita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e ne deve essere data immediata comunicazione al Ministero dei lavori pubblici. Entro sessanta giorni dalla sua costituzione la commissione deve procedere, sulla base delle domande presentate ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, all'accertamento degli aventi diritto all'assegnazione del contributo, del numero degli alloggi da costruire e della loro consistenza nonche' dell'ammontare complessivo dei contributi dandone comunicazione al Ministero dei lavori pubblici. La commissione di cui al comma precedente delibera in ordine: all'assegnazione delle aree necessarie per la ricostruzione degli alloggi; all'esame delle domande di contributo ritualmente presentate e all'approvazione dei relativi progetti delle opere da eseguire per la costruzione; alla determinazione del contributo da concedersi al proprietario avente titolo. ((La deliberazione della commissione sostituisce ogni parere e determinazione degli organi di amministrazione locale o statale, anche se previsti in leggi speciali, nonche' il parere della commissione edilizia comunale anche nel caso in cui il progetto presentato dal proprietario danneggiato differisca in estensione planimetrica e volumetrica, ma sempre entro i limiti degli strumenti urbanistici vigenti, dall'alloggio ammissibile al contributo della presente legge. Le commissioni comunali deliberano anche in ordine all'assegnazione delle aree necessarie per la ricostruzione degli immobili di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, nonche' all'approvazione dei progetti di riparazione e di ricostruzione degli immobili stessi e alla determinazione del contributo da concedersi agli aventi titolo)). La deliberazione con la quale la commissione approva il progetto di costruzione e determina l'ammontare del contributo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto, deve essere trasmessa a cura della commissione medesima entro quindici giorni all'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto.

Testo in vigore dal 23 agosto 1978 al 2 febbraio 1992

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Che cosa è cambiato dal 23 agosto 1978

Confronto con la versione in vigore dal 7 maggio 1976 al 23 agosto 1978. 17 parole tolte, 161 parole aggiunte.

Presso ciascuno dei comuni nel cui territorio dovranno essere realizzati alloggi da parte dei proprietari danneggiati e' istituita una commissione composta: dal sindacotolto: , o da un suo delegatotolto: , che la presiede; da quattro membri eletti dal consiglio comunaletolto: , di cui due eletti dalla minoranza; dal capo dell'ufficio tecnico comunale o da un suo sostituto nominato dal sindaco; da un tolto: impiegato aggiunto: rappresentante della sezione autonoma tolto: dell'ufficio aggiunto: dello ufficio del genio civile o dell'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto, appartenente alla carriera tecnica direttiva tolto: o equiparata aggiunto: dello Stato o in mancanza scelto tra gli impiegati appartenenti a corrispondente carriera della regione; da un tolto: impiegato amministrativo aggiunto: rappresentante della sezione autonoma del genio civile o dell'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto appartenente a carriera non inferiore a quella tolto: di concetto o equiparata aggiunto: amministrativa di concetto dello Stato o in mancanza scelto tra gli impiegati appartenenti a corrispondente carriera della regione; da un rappresentante sindacale scelto dal consiglio comunale tra una terna proposta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; dall'ufficiale sanitario del comune, aggiunto: o, in sua assenza, dal medico condotto nominato dal sindaco, con voto consultivo. tolto: Il segretario comunale svolge le aggiunto: Le funzioni di segretario aggiunto: della commissione sono svolte dal segretario comunale o da un suo sostituto nominato dal sindaco tra i dipendenti del comune. La commissione deve essere costituita entro trenta giorni dalla data di entrata in … contributo da concedersi al proprietario avente titolo. La deliberazione della commissione sostituisce ogni parere tolto: o aggiunto: e determinazione degli organi di amministrazione locale o statale, anche se previsti tolto: da aggiunto: in leggi speciali, nonche' il parere della commissione edilizia comunale aggiunto: anche nel caso in cui il progetto presentato dal proprietario danneggiato differisca in estensione planimetrica e volumetrica, ma sempre entro i limiti degli strumenti urbanistici vigenti, dall'alloggio ammissibile al contributo della presente legge. Le commissioni comunali deliberano anche in ordine all'assegnazione delle aree necessarie per la ricostruzione degli immobili di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, nonche' all'approvazione dei progetti di riparazione e di ricostruzione degli immobili stessi e alla determinazione del contributo da concedersi agli aventi titolo. La deliberazione con la quale la commissione approva il progetto di costruzione e …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1976-04-29;178~art5 · fonte del testo

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