Art. 10
Piu' proprietari aventi titolo al contributo previsto dalla presente legge possono chiedere alla commissione di cui all'articolo 5 di ricostruire le rispettive unita' immobiliari abitative in un unico lotto nell'ambito dei piani particolareggiati esistenti o dei programmi di trasferimento. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 7 MARZO 1981, N.64)).
Testo vigente dal 31 marzo 1981
