((Il contributo per la ricostruzione della prima unita' immobiliare e' commisurato al numero dei componenti il nucleo familiare del proprietario danneggiato, quale si rileva dallo stato di famiglia alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se di esso nucleo facciano parte parenti fino al terzo grado e/o affini entro il secondo grado non conviventi nel biennio precedente e non a carico del titolare del beneficio. Per i cittadini residenti all'estero la situazione di famiglia puo' essere provata anche con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15)). La spesa sara' quella determinata in applicazione del terzo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, per abitazioni da realizzarsi nel comune capoluogo di regione e aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408. Il contributo e' assegnato dalla commissione di cui all'articolo 5 che dovra' dare la precedenza ai proprietari che siano stati ininterrottamente alloggiati in ricoveri provvisori costruiti dallo Stato. I contributi in favore degli aventi diritto alloggiati in ricoveri plurifamiliari devono essere assegnati contemporaneamente. I proprietari danneggiati di cui all'articolo 3 della presente legge, che abbiano gia' ottenuto i contributi per la ricostruzione previsti dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non abbiano alla stessa data gia' dato inizio alla costruzione della nuova unita' immobiliare, possono richiedere l'integrazione del contributo medesimo, limitatamente alla prima unita' immobiliare abitativa, sino alla concorrenza della somma che sarebbe loro spettata in base alla presente legge. Le domande di cui al primo comma debbono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la integrazione del contributo si applicano le stesse norme stabilite dalla presente legge per quanto concerne la concessione dei contributi da essa previsti.

Testo vigente dal 17 agosto 1984

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Che cosa è cambiato dal 17 agosto 1984

Confronto con la versione in vigore dal 31 marzo 1981 al 17 agosto 1984. 57 parole tolte, 92 parole aggiunte.

Il contributo tolto: previsto dal precedente articolo 3 e' commisurato alla spesa per la costruzione di un alloggio composto da un numero di vani utili, oltre agli accessori, pari a quello dei componenti del nucleo familiare alla data dell'entrata aggiunto: per la ricostruzione della prima unita' immobiliare e' commisurato al numero dei componenti il nucleo familiare del proprietario danneggiato, quale si rileva dallo stato di famiglia alla data di entrata in vigore della presente legge, tolto: da un minimo di due vani ad un massimo di cinque vani, secondo le vigenti norme sull'edilizia economica e popolare. la aggiunto: anche se di esso nucleo facciano parte parenti fino al terzo grado e/o affini entro il secondo grado non conviventi nel biennio precedente e non a carico del titolare del beneficio. Per i cittadini residenti all'estero la situazione di famiglia puo' essere provata anche con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La spesa sara' quella determinata in applicazione del terzo comma dell'articolo 8 del decreto-legge …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1976-04-29;178~art4 · fonte del testo

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