Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 16, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5824/2026

    15 marzo 2026
    • Opere pubbliche (appalto di)

    Nei contratti pubblici di appalto stipulati nella Regione Sicilia, il richiamo formale a una norma del capitolato generale delle opere pubbliche ex d.P.R. n. 1063 del 1962, non è idoneo a fondare la volontà delle parti di devolvere le relative controversie agli arbitri, poiché fonte diretta dell'arbitrato in Sicilia è costituita dalle leggi regionali in materia (artt. 9 della l.r. n. 21 del 1973, e 32, comma 1, della l.r. n. 21 del 1985, che richiamano il d.P.R. n. 1063 del 1962 e la l. n. 741 del 1981, per come modificata dalla sentenza della Corte cost. n. 152 del 2006), con la conseguenza che il richiamo al capitolato generale, ratione temporis vigente, implica l'applicabilità delle richiamate disposizioni normative che consentono alle parti, in deroga al giudizio arbitrale, di adire l'autorità giudiziaria.

    Art. 16

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 48 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 152/1996

    Ha colpito questo articolo
    9 maggio 1996

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 (Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche), che ha sostituito l'art. 47 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, nella parte in cui non stabilisce che la competenza arbitrale può essere derogata anche con atto unilaterale di ciascuno dei contraenti.…

    Art. 16 Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 33/1995

    Illegittimità dichiarata
    13 febbraio 1995

    Difetta di rilevanza la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 16 della legge n. 741 del 1981, che, modificando l'art. 47 del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con d.P.R. n. 1063 del 1962, stabilisce che la competenza arbitrale, prevista di regola, "può essere esclusa solo con apposita clausola inserita nel bando o invito di gara, oppure nel contratto in caso di trattativa privata". La richiesta eventuale dichiarazione di illegittimità della norma impugnata - alla quale si addebita di aver introdotto un arbitrato solo apparentemente facoltativo ma in realtà obbligatorio, dato che la scelta del giudice sarebbe in definitiva rimessa solo ad un atto autoritativo della pubblica amministrazione committente - non potrebbe infatti avere alcuna incidenza sul giudizio 'a quò, promosso innanzi a corte di appello per la dichiarazione di nullità di sentenza arbitrale, giacché nella specie la scelta del procedimento arbitrale risulta espressa con concorde volontà da entrambe le parti. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 182 Cost., dell'art. 16 della legge 10 dicembre 1981, n. 741). red.: S.P.

    Art. 16 Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche · Art. 24 cost. · Art. 102 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 maggio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 16 maggio 1996 al 13 maggio 2000. 112 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: L'articolo 47 del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, e' sostituito dal seguente: "Derogo alla competenza arbitrale. - In deroga alle disposizioni degli articoli 43 e seguenti la competenza arbitrale puo' essere esclusa solo con apposita clausola inserita nel bando o invito di gara, oppure nel contratto in caso di trattativa privata. Quando sia esclusa la competenza arbitrale, la domanda e' proposta, entro il termine di cui all'articolo precedente, davanti al giudice competente a norma delle disposizioni del codice di procedura civile e del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modifiche".aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1981-12-10;741~art16 · fonte del testo

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