Art. 3 — Accredito dell'anticipazione
Articolo abrogato dal d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554.
Abrogato dal 13 maggio 2000
Articolo abrogato dal d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554.
Abrogato dal 13 maggio 2000
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1981
Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 1986 al 13 maggio 2000. 125 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per i lavori da aggiudicarsi, da affidarsi o da concedersi dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'anticipazione di cui al decreto del Ministro del tesoro, previsto dall'articolo 12, commi sesto, settimo ed ottavo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come successivamente modificato, e' accreditata all'impresa, indipendentemente dalla sua richiesta, entro sei mesi dalla data dell'offerta. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 FEBBRAIO 1986aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. tolto: 41 L'importo per il quale, ai fini dell'articolo 14, primo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, la revisione dei prezzi non e' accordata, e' costituito da quello contabilizzato a partire dall'inizio dei lavori fino al raggiungimento di un ammontare pari a quello anticipato o da anticipare e comunque non superiore al venti per cento dell'importo totale dei lavori. aggiunto: 554
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1981-12-10;741~art3 · fonte del testo
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