Corte costituzionale

Ordinanza n. 134/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/05/2000 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32 della legge

11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori

pubblici), come sostituito dall'art. 9-bis del d.-l. 3 aprile 1995,

n. 101, introdotto dalla legge di conversione 2 giugno 1995, n. 216,

promosso con ordinanza emessa il 10 febbraio 1999 dal tribunale di

Brindisi nel procedimento civile vertente tra Palma Rocco e il comune

di Ostuni iscritta al n. 232 del registro ordinanze 1999 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie

speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2000 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso di una controversia civile promossa dal

titolare di un'impresa edile nei confronti del comune di Ostuni il

giudice unico del tribunale di Brindisi ha sollevato, in riferimento

agli artt. 24 e 102 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109

(Legge quadro in materia di lavori pubblici), come sostituito

dall'art. 9-bis del d.-l. 3 aprile 1995, n. 101, introdotto dalla

legge di conversione 2 giugno 1995, n. 216;

che il giudice a quo ha osservato che il comune di Ostuni,

convenuto in un giudizio di risarcimento danni nell'ambito di un

contratto di appalto stipulato in data 8 ottobre 1992, ha eccepito

preliminarmente l'incompetenza del tribunale di Brindisi, poiché

l'art. 32 della legge n. 109 del 1994 imporrebbe il deferimento della

controversia ad un collegio arbitrale;

che detta eccezione, basata sul testo della predetta norma

introdotto dal citato art. 9-bis è da ritenersi fondata perché,

essendo stato l'atto di citazione notificato il 3 novembre 1995, a

nulla rileva che l'art. 32 in questione sia stato sostituito dalla

legge 18 novembre 1998, n. 415, la quale ha trasformato l'arbitrato

da obbligatorio in facoltativo;

che in base alla norma impugnata, ove non si proceda

all'accordo bonario, la definizione delle controversie è attribuita

ad un arbitro; simile locuzione, nonostante il formale richiamo alle

norme del titolo ottavo del libro quarto del codice di procedura

civile, non può che intendersi nel senso che la controversia debba

essere deferita all'arbitro, il che rende obbligatorio l'arbitrato in

questione;

che la giurisprudenza di questa Corte, a partire dalla

sentenza n. 127 del 1977, ha costantemente ribadito l'illegittimità

costituzionale dell'imposizione autoritativa del ricorso

all'arbitrato, tanto che la successiva sentenza n. 152 del 1996, resa

proprio nella materia dell'arbitrato nei lavori pubblici, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge

10 dicembre 1981, n. 741, che sostituiva l'art. 47 del d.P.R.

16 luglio 1962, n. 1063, "nella parte in cui non stabilisce che la

competenza arbitrale può essere derogata anche con atto unilaterale

di ciascuno dei contraenti";

che da siffatto consolidato orientamento della giurisprudenza

costituzionale deriva, pertanto, che la norma impugnata si pone in

contrasto con gli artt. 24 e 102 della Carta fondamentale, i quali

stabiliscono che la tutela dei diritti dev'essere attuata, di regola,

tramite il ricorso alla giurisdizione ordinaria, e che soltanto

eccezionalmente la medesima può essere devoluta agli arbitri;

che nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la prospettata

questione venga dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

Considerato che, come ha rilevato il medesimo giudice a quo, la

norma impugnata è stata successivamente modificata dall'art. 10

della legge 18 novembre 1998, n. 415, secondo cui tutte le

controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto

"possono" essere deferite ad arbitri, in tal modo individuando

un'ipotesi di arbitrato certamente non obbligatorio;

che, nonostante l'art. 5 cod. proc. civ. abbia stabilito il

principio dell'irrilevanza dei successivi mutamenti della legge in

ordine alla determinazione della giurisdizione e della competenza,

può ritenersi ormai acquisito che il processo deve continuare

davanti al giudice adito non solo nel caso in cui questi,

originariamente competente, cessi di esserlo a seguito di un

successivo cambiamento dello stato di fatto o di diritto, ma anche

nel caso in cui, aditosi un giudice incompetente, il medesimo diventi

competente per una sopravvenuta modifica legislativa;

che tale interpretazione della regola della perpetuatio

iurisdictionis, avallata più volte dalla giurisprudenza di

legittimità al punto da costituire diritto vivente, trova il proprio

ragionevole fondamento nell'opportunità di evitare pronunce di

incompetenza che avrebbero come unico risultato quello di un inutile

rallentamento dell'attività processuale;

che la Corte, come può rilevare il difetto di giurisdizione

del giudice rimettente che appaia ictu oculi (sentenza n. 179 del

1999), analogamente può constatare l'eventuale pacifica infondatezza

del presupposto dal quale muove il medesimo giudice nel ritenere la

propria incompetenza, specie quando, come nel caso attuale, una

successiva modifica legislativa attribuisca detta competenza senza

possibilità di dubbio;

che, venendo meno il presupposto logico dell'ordinanza di

rimessione, la prospettata questione è priva di rilevanza, poiché

ai fini della determinazione della propria competenza il giudice a

quo non è tenuto a fare applicazione della norma impugnata;

che pertanto, mancando il requisito della rilevanza, la

presente questione dev'essere dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 32 della legge 11 febbraio

1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), come

sostituito dall'art. 9-bis del d.-l. 3 aprile 1995, n. 101,

introdotto dalla legge di conversione 2 giugno 1995, n. 216,

sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 102 della Costituzione, dal

giudice unico del Tribunale di Brindisi con l'ordinanza di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2000.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:134 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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