Art. 23 — Disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili, di concessioni di derivazioni per uso irriguo, di accelerazione delle procedure di approvazione dei piani di bacino
Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde, anche qualora l'impianto di produzione e quello di elettrolisi siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non e' soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica sono individuati i casi e le condizioni tecniche di dettaglio al ricorrere dei quali si applica il comma 1. Con il medesimo decreto sono stabilite altresi' le modalita' con le quali l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'idrogeno prodotto ai sensi del comma 1 non rientra tra i prodotti energetici di cui all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e non risulta sottoposto ad accisa ai sensi del medesimo testo unico se non direttamente utilizzato in motori termici come carburante. All'articolo 21, quarto comma, del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in materia di concessioni di derivazioni per uso irriguo, dopo le parole «prevedendo se necessario specifiche modalita' di irrigazione» sono inserite le seguenti: «e privilegiando la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua». Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 57, comma 1, lettera a), numero 2), in materia di approvazione dei piani di bacino, dopo le parole «sentita la Conferenza Stato-regioni» sono aggiunte le seguenti: «che si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta di parere, decorsi i quali si procede anche in mancanza del parere»;
- b)all'articolo 250, comma 1-bis, in materia di bonifica da parte dell'amministrazione, dopo le parole «ripristino ambientale» sono inserite le seguenti: «e di tutela del territorio e delle acque, le Autorita' di bacino distrettuali». ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190)) 21 ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190)) 21
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190
21Il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "A far data dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, le disposizioni di cui all'allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facolta' del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Testo vigente dal 30 dicembre 2024
