((...)) La produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzano fonti di energia considerate rinnovabili ((...)), ai sensi della normativa vigente, e in particolare la produzione di energia elettrica a mezzo di impianti combinati di energia e calore, non e' soggetta alla riserva disposta in favore dell'Enel dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 643, e successive modificazioni e integrazioni, e alle autorizzazioni previste dalla normativa emanata in materia di nazionalizzazione di energia elettrica. I soggetti che intendono provvedere all'installazione degli impianti di cui al comma 1 devono darne comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'Enel e all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio. L'eccedenza di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo e' ceduta all'Enel e alle imprese produttrici e distributrici di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308. La cessione, lo scambio, la produzione per conto terzi e il vettoriamento dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo sono regolati da apposite convenzioni con l'Enel in conformita' ad una convenzione tipo, approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le ragioni, che terra' conto del necessario coordinamento dei programmi realizzativi nel settore elettrico nei diversi ambiti territoriali. I prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al vettoriamento ed i parametri relativi allo scambio vengono definiti dal CIP entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed aggiornati con cadenza almeno biennale, assicurando prezzi e parametri incentivanti nel caso di nuova produzione di energia elettrica ottenuta da fonti energetiche di cui al comma 1. (( PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296)) E' abrogato l'articolo 4 della legge 29 maggio 1982, n. 308. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui agli articoli 2 e 3 della legge 31 ottobre 1966, n. 940, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ((...)) ai sensi della normativa vigente con potenza non superiore a 20 kW vengono esclusi dal pagamento dell'imposta e dalla categoria di officina elettrica, in caso di funzionamento in servizio separato rispetto alla rete pubblica.

Testo vigente dal 1 gennaio 2007

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2007

Confronto con la versione in vigore dal 16 gennaio 1991 al 1 gennaio 2007. 26 parole tolte, 9 parole aggiunte.

aggiunto: ... La produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzano fonti di energia considerate rinnovabili tolto: o assimilateaggiunto: ..., ai sensi della normativa vigente, e in particolare la produzione di energia elettrica … nuova produzione di energia elettrica ottenuta da fonti energetiche di cui al comma 1. tolto: Nel caso di impianti che utilizzano fonti energetiche assimilate a quelle rinnovabili, il CIP definisce altresi' le condizioni tecniche generali per l'assimilabilita'. aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 E' abrogato l'articolo 4 della legge 29 maggio 1982, n. 308. Ai fini … ottobre 1966, n. 940, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili tolto: ed assimilateaggiunto: ... ai sensi della normativa vigente con potenza non superiore a 20 kW vengono …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1991-01-09;9~art22 · fonte del testo

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