All'articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Al fine di una efficace programmazione dell'attivita' ispettiva nonche' di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale, le risultanze dell'attivita' di vigilanza svolta dall'Ispettorato ((nazionale del lavoro e)) dal personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso nonche' in materia di lavoro e legislazione sociale confluiscono in un portale unico nazionale gestito dall'Ispettorato nazionale del lavoro denominato Portale nazionale del sommerso (PNS). Il Portale nazionale del sommerso sostituisce e integra le banche dati esistenti attraverso le quali l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'INPS e l'INAIL condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi.»;
  • b)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Nel portale di cui al comma 1 confluiscono i verbali ispettivi nonche' ogni altro provvedimento consequenziale all'attivita' di vigilanza, ivi compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi instaurati sul medesimo verbale.». Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 5 milioni per l'anno 2022 ed euro 800.000 annui ((a decorrere dall'anno 2023,)) si provvede:
  • a)quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  • b)quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante riduzione, per 2,86 milioni di euro per l'anno 2022, del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Testo vigente dal 30 giugno 2022

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2022

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 2022 al 30 giugno 2022. 3 parole tolte, 4 parole aggiunte in 2 capoversi.

… tutto il territorio nazionale, le risultanze dell'attivita' di vigilanza svolta dall'Ispettorato nazionale del lavorotolto: , aggiunto: e dal personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza …

… articolo, pari a euro 5 milioni per l'anno 2022 ed euro 800.000 annui a tolto: partire dall'anno 2023 aggiunto: decorrere dall'anno 2023, si provvede:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2022-04-30;36~art19 · fonte del testo

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