Art. 8-bis — Reclutamento di personale presso l'Ispettorato nazionale del lavoro per l'attuazione del PNRR per la lotta al lavoro sommerso
Al fine di dare attuazione al Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso previsto dal PNRR, l'Ispettorato nazionale del lavoro e' autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche da espletare secondo le modalita' semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, senza il previo esperimento delle previste procedure di mobilita', e conseguentemente ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale con profilo "ispettivo" e "amministrativo" pari a 184 unita', da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 7.965.291 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
Testo vigente dal 8 agosto 2021
