Art. 12 — Potenziamento della Scuola Nazionale dell'Amministrazione

Al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: ((0a) all'articolo 4, comma 1, la lettera c-bis) e' sostituita dalla seguente: "c-bis) il Vicepresidente, se nominato"));

  • a)all'articolo 6, comma 1, dopo le parole «Il Comitato di gestione e' composto dal Presidente, che lo presiede,» sono inserite le seguenti: «dal Vicepresidente,»;
  • c)((all'articolo 11, dopo il comma 2 e' aggiunto)) il seguente: «2-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata a reclutare, dall'anno 2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e con corrispondente aumento della dotazione organica del personale non dirigenziale, ventotto unita' di personale non dirigenziale, da inquadrare nella categoria A, posizione economica F1, mediante apposite procedure selettive, nell'ambito delle quali possono essere valorizzate le esperienze lavorative maturate dai titolari di contratti stipulati nell'ultimo triennio per lo svolgimento di attivita' di tutoraggio ai sensi del comma 1-bis. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 1.916.248 annui a decorrere dall'anno 2023.»;
  • d)all'articolo 12:
  • 1)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La Scuola ha sede in Roma. Le attivita' della Scuola possono svolgersi presso la sede distaccata di Caserta e presso poli formativi localizzati sul territorio nazionale.»;
  • 2)al comma 2, dopo le parole «di una sede distaccata» sono aggiunte le seguenti: «o di un polo formativo»;
  • 3)dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Dall'istituzione dei poli formativi non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai connessi adempimenti ((della Scuola)) quest'ultima provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione vigente.»;
  • e)all'articolo 13, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Al fine di assicurare alla Scuola lo svolgimento delle attivita' previste all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata a reclutare, dall'anno 2023, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e attraverso procedure concorsuali pubbliche, ai sensi dell'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a trenta unita' di personale di categoria A, profilo professionale di specialista esperto di formazione, comunicazione e sistemi di gestione, posizione economica F3 e a trenta unita' di personale di categoria B, profilo di assistente specialista, posizione economica F3, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 3.974.422 annui a decorrere dall'anno 2023. 2-ter. Dal 1° giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2026, presso la Scuola opera un contingente di personale in possesso di specifiche competenze utili allo svolgimento ((delle attivita' istituzionali della Scuola stessa)), assunto, previo svolgimento di selezioni pubbliche comparative, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. 2-quater. Il contingente di personale di cui al comma 2-ter non puo' superare le venti unita' della categoria B, posizione economica F3, del contratto collettivo nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ripartite in dieci unita' per le attivita' di supporto alla didattica e dieci unita' per le attivita' di supporto alla gestione amministrativa, riferite ai compiti della Scuola in materia di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alle procedure concorsuali che la Scuola svolge e alle funzioni di reingegnerizzazione dei processi di lavoro. 2-quinquies. La durata dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 2-ter, i quali non sono rinnovabili, non puo' essere superiore a trentasei mesi. 2-sexies. Per l'attuazione dei commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies e' autorizzata la spesa di euro 705.487 per l'anno 2022 e di euro 1.209.405 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. 2-septies. Per il potenziamento e lo sviluppo dei compiti della Scuola connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, delle funzioni relative alle procedure concorsuali e di quelle relative alla reingegnerizzazione dei processi di lavoro, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e' aumentata di due unita' dirigenziali di livello non generale. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, in sede di prima applicazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali ai sensi ((dell'articolo 19, commi 6 o 5-bis)), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 176.576 per l'anno 2022 e di euro 353.152 a decorrere dall'anno 2023. 2-octies. La Scuola provvede ai costi per la gestione dei concorsi pubblici e per le spese di funzionamento indotte dal reclutamento del personale di cui ai commi 2-bis e seguenti nell'ambito delle risorse derivanti dal contributo finanziario ordinario dello Stato disponibile a legislazione vigente.»;
  • e-bis)all'articolo 14, al comma 2 e' premesso il seguente: "1-ter. Il Vicepresidente, se dipendente di pubbliche amministrazioni o docente universitario, ove l'incarico non sia svolto a tempo pieno, conserva il trattamento economico in godimento, incrementato da un'indennita' di carica stabilita con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ove l'incarico sia svolto a tempo pieno, al Vicepresidente compete un trattamento economico determinato con le modalita' di cui al periodo precedente. Per la figura del Vicepresidente e' autorizzata la spesa di 150.362 euro per l'anno 2022 e di 301.263 euro annui a decorrere dall'anno 2023"; All'articolo 16 del ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, i commi 4 e 5 sono abrogati. ((2-bis. All'articolo 21, comma 4, quarto periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: "Fino al 31 dicembre 2026," sono soppresse)) Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, (( lettere c), e) ed e-bis))), pari a euro 1.032.425 per l'anno 2022, a euro 7.754.490 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e a euro 6.545.085 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede quanto a 1.032.425 per l'anno 2022 e euro 4.500.000 annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a euro 3.254.490 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e euro 2.045.085 annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232. ((Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera b-bis), pari ad euro 165.269 per l'anno 2022 e ad euro 330.537 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307)).

Testo vigente dal 30 giugno 2022

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2022

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 2022 al 30 giugno 2022. 225 parole tolte, 244 parole aggiunte in 7 capoversi.

Al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: aggiunto: 0a) all'articolo 4, comma 1, la lettera c-bis) e' sostituita dalla seguente: "c-bis) il Vicepresidente, se nominato";

tolto: b) all'articolo 7, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: «4-bis. Il Presidente nomina un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni delegategli dal Presidente. 4-ter. Il Vicepresidente e' scelto tra le medesime categorie di soggetti di cui al comma 1. L'incarico del Vicepresidente cessa contestualmente alla cessazione dell'incarico del Presidente che lo ha nominato. Il Vicepresidente puo' essere confermato per una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, puo' essere collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Qualora sia collocato nelle predette posizioni, conserva il trattamento economico in godimento che e' incrementato da un'indennita' di carica stabilita con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Diversamente conserva il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e percepisce una indennita', comprensiva di rimborsi spese, nel limite massimo di 20.000 euro annui al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, stabilita con le modalita' di cui al precedente periodo. Per la figura del Vicepresidente e' autorizzata la spesa di 150.362 per l'anno 2022 e 301.263 annui a decorrere dall'anno 2023»;

c) all'articolo 11tolto: :

tolto: 1)aggiunto: , dopo il comma 2tolto: , e' inserito aggiunto: e' aggiunto il seguente: «2-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata a reclutare, …

3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Dall'istituzione dei poli formativi non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai connessi adempimenti della tolto: SNA, aggiunto: Scuola quest'ultima provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione vigente.»;

… opera un contingente di personale in possesso di specifiche competenze utili allo svolgimento delle tolto: sue attivita' istituzionali aggiunto: attivita' istituzionali della Scuola stessa, assunto, previo svolgimento di selezioni pubbliche comparative, con contratti di lavoro subordinato a … in sede di prima applicazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, tolto: comma 6, o dell'articolo 19, comma aggiunto: commi 6 o 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai …

aggiunto: e-bis) all'articolo 14, al comma 2 e' premesso il seguente: "1-ter. Il Vicepresidente, se dipendente di pubbliche amministrazioni o docente universitario, ove l'incarico non sia svolto a tempo pieno, conserva il trattamento economico in godimento, incrementato da un'indennita' di carica stabilita con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ove l'incarico sia svolto a tempo pieno, al Vicepresidente compete un trattamento economico determinato con le modalita' di cui al periodo precedente. Per la figura del Vicepresidente e' autorizzata la spesa di 150.362 euro per l'anno 2022 e di 301.263 euro annui a decorrere dall'anno 2023"; All'articolo 16 del aggiunto: regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, i commi 4 e 5 sono abrogati. aggiunto: 2-bis. All'articolo 21, comma 4, quarto periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: "Fino al 31 dicembre 2026," sono soppresse Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettere tolto: b),c aggiunto: c), e) ed eaggiunto: -bis), pari a euro 1.032.425 per l'anno 2022, a euro 7.754.490 per ciascuno degli … cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232aggiunto: . Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera b-bis), pari ad euro 165.269 per l'anno 2022 e ad euro 330.537 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2022-04-30;36~art12 · fonte del testo

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