Al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 8, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Presso ogni Consiglio dell'Ordine e' istituito il Comitato pari opportunita' eletto con le modalita' stabilite con regolamento approvato dal Consiglio nazionale";
  • b)all'articolo 12, comma 1, dopo la lettera m) e' inserita la seguente: "m-bis) predispone l'elenco dei soggetti, alternati per genere almeno nelle prime posizioni, da trasmettere al presidente del tribunale nel cui circondario e' istituito l'Ordine per la nomina del consiglio di disciplina, riservando almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato";
  • c)all'articolo 21, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono ammesse solo le liste nelle quali e' assicurato l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti, arrotondata per difetto";
  • d)all'articolo 25, comma 6, dopo le parole: "nel rispetto delle proporzioni di cui al comma 2" sono inserite le seguenti: "e dell'equilibrio tra i generi" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste elettorali devono riservare almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato";
  • e)all'articolo 26, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Presso il Consiglio nazionale e' istituito il Comitato nazionale pari opportunita', i cui componenti sono costituiti da un rappresentante per ciascuna regione scelto dai Comitati pari opportunita' locali, oltre a due delegati consiglieri nazionali". 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d), non si applicano ai procedimenti elettorali gia' avviati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

Testo vigente dal 25 dicembre 2020

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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137~art31terdecies · fonte del testo

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