Art. 6 — Modifiche al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155
[1]Modifiche al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 ((, e all'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354))
[2]1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «o di eversione dell'ordine democratico» sono inserite le seguenti: «ovvero di criminalita' transnazionale»;
- b)all'articolo 4, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Fino al 31 gennaio 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche a mezzo del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, puo' richiedere che i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero personale dipendente espressamente delegato, siano autorizzati a colloqui personali con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalita' terroristica di matrice internazionale. 2-ter. L'autorizzazione di cui al comma 2-bis e' concessa dal procuratore generale di cui al comma 2 quando sussistano specifici e concreti elementi informativi che rendano assolutamente indispensabile l'attivita' di prevenzione. 2-quater. Dello svolgimento del colloquio e' data comunicazione scritta al procuratore generale di cui al comma 2 ((e al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo)) nel termine di cui al comma 3 dell'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Le autorizzazioni di cui al comma 2-bis e le successive comunicazioni sono annotate in apposito registro riservato tenuto presso l'ufficio del procuratore generale. Dello svolgimento del colloquio e' data informazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica a conclusione delle operazioni, secondo i termini e le modalita' di cui al comma 4 dell'articolo 33 della legge 3 agosto 2007, n. 124. 2-quinquies. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 23 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonche' quelle di cui al comma 5 dell'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.». ((1-bis. All'articolo 18-bis, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: "procuratore nazionale antimafia" sono inserite le seguenti: "e antiterrorismo" e le parole: "nell'articolo 51, comma 3-bis" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater")).
Testo vigente dal 21 aprile 2015
