Art. 28 — Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ferme le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al condannato ammesso al regime di semiliberta' possono essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal primo comma del predetto articolo 52, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura. In ogni caso la durata delle licenze premio non puo' estendersi oltre il 31 luglio 2021. 15 19
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 23 luglio 2021, n. 105
15Il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che il termine previsto dal comma 2 del presente articolo e' prorogato fino al 31 dicembre 2021.
D.L. 24 dicembre 2021, n. 221
19Il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che il termine previsto dal comma 2 del presente articolo e' prorogato fino al 31 marzo 2022.
Testo vigente dal 25 dicembre 2021
