Per le finalita' di cui all'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto in materia di modalita', di requisiti, di procedure e di trattamento giuridico ed economico, per l'anno 2021 e' autorizzato l'arruolamento, a domanda, di personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio a tempo determinato, con una ferma della durata di un anno, non prorogabile, e posto alle dipendenze funzionali dell'Ispettorato generale della Sanita' militare, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria e Forza armata:

  • a)30 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 14 dell'Esercito italiano, 8 della Marina militare e 8 dell'Aeronautica militare;
  • b)70 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 30 dell'Esercito italiano, 20 della Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare. 21 20 28 31 Le domande di arruolamento possono essere presentate entro il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione della relativa procedura da parte della Direzione generale del personale militare sul portale online del sito internet del Ministero della difesa www.difesa.it e sono definite entro i successivi venti giorni. I periodi di servizio prestato ai sensi del presente articolo costituiscono titolo di merito da valutare nelle procedure concorsuali per il reclutamento di personale militare in servizio permanente appartenente ai medesimi ruoli delle Forze armate. Agli ufficiali medici reclutati ai sensi del presente articolo si applica l'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. All'articolo 2197-ter.1, comma 2, lettera a), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: "la professione sanitaria infermieristica" sono sostituite dalle seguenti: "le professioni sanitarie di cui all'articolo 212, comma 1,". Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4,89 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 dicembre 2021, n. 234

21

La L. 30 dicembre 2021, n. 234 ha disposto (con l'art. 1, comma 691) che la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari prevista dal comma 1 del presente aricolo, in servizio alla data del 31 dicembre 2021, e' prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 marzo 2022.

20

La L. 30 dicembre 2021, n. 234, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, ha disposto (con l'art. 1, comma 691) che la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari prevista dal comma 1 del presente aricolo, in servizio alla data del 31 dicembre 2021, e' prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 30 giugno 2022.

D.L. 21 giugno 2022, n. 73

28

Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, ha disposto (con l'art. 36, comma 2) che "La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui [...] all'articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 30 giugno 2022, e' prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022".

L. 29 dicembre 2022, n. 197

31

La L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 1, comma 647) che "La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre 2022, e' prorogata, con il consenso degli interessati, fino al 30 giugno 2023".

Testo vigente dal 1 gennaio 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 22 giugno 2022 al 1 gennaio 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 29 dicembre 2022, n. 197

    La L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 1, comma 647) che "La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre 2022, e' prorogata, con il consenso degli interessati, fino al 30 giugno 2023".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137~art19undecies · fonte del testo

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