Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarieta' alimentare, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro per l'anno 2020, da erogare a ciascun comune, entro sette giorni a far data dal 24 novembre 2020, sulla base degli allegati 1 e 2 all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal bilancio dello Stato connesse all'emergenza da COVID-19 possono essere stabilite dagli enti locali fino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Testo vigente dal 25 dicembre 2020

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137~art19decies · fonte del testo

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