Art. 7 cura italia — Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari

Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, e' autorizzato, per l'anno 2020, l'arruolamento eccezionale, a domanda, di militari dell'Esercito italiano in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria di personale:

  • a)n. 120 ufficiali medici, con il grado di tenente;
  • b)n. 200 sottufficiali infermieri, con il grado di maresciallo. 35 63 61 75 82 Possono essere arruolati, previo giudizio della competente commissione d'avanzamento, i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
  • a)eta' non superiore ad anni 45;
  • b)possesso della laurea magistrale in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale, per il personale di cui al comma 1, lettera a), ovvero della laurea in infermieristica e della relativa abilitazione professionale, per il personale di cui al comma 1, lettera b);
  • c)non essere stati giudicati permanentemente non idonei al servizio militare;
  • d)non essere stati dimessi d'autorita' da precedenti ferme nelle Forze armate;
  • e)non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. Le procedure di arruolamento di cui al presente articolo sono gestite tramite il portale on line nel sito internet del Ministero della difesa "www.difesa.it" e si concludono entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il personale di cui al comma 1 non e' fornito di rapporto d'impiego e presta servizio attivo per la durata della ferma. Ad esso e' attribuito il trattamento giuridico e economico dei parigrado in servizio permanente. Per la medesima finalita' di cui al comma 1, e' autorizzato il mantenimento in servizio di ulteriori 60 unita' di ufficiali medici delle Forze armate appartenenti alle forze di completamento, di cui all'articolo 937, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Agli oneri di cui al presente articolo pari a euro 13.750.000 per l'anno 2020 e a euro 5.662.000 per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 126.
Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 22 marzo 2021, n. 41

35

Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2021".

L. 30 dicembre 2021, n. 234

63

La L. 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto (con l'art. 1, comma 691) che "La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, [...] in servizio alla data del 31 dicembre 2021, e' prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 marzo 2022".

61

La L. 30 dicembre 2021, n. 234, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, ha disposto (con l'art. 1, comma 691) che "La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, [...] in servizio alla data del 31 dicembre 2021, e' prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 30 giugno 2022".

D.L. 21 giugno 2022, n. 73

75

Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, ha disposto (con l'art. 36, comma 2) che "La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, [...] in servizio alla data del 30 giugno 2022, e' prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022".

L. 29 dicembre 2022, n. 197

82

La L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 1, comma 647) che "La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre 2022, e' prorogata, con il consenso degli interessati, fino al 30 giugno 2023".

Testo vigente dal 1 gennaio 2023

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 140/2021

    Parametro
    6 luglio 2021

    riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nella parte in cui prevede la sospensi…

    Art. 83 cura italia · Art. 117 cost. · Art. 7 cura italia · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 22 giugno 2022 al 1 gennaio 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 29 dicembre 2022, n. 197

    La L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 1, comma 647) che "La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre 2022, e' prorogata, con il consenso degli interessati, fino al 30 giugno 2023".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art7 · fonte del testo

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