Art. 21 rilancio — Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata e reclutamento straordinario di infermieri militari in servizio permanente

[1]Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)dopo l'articolo 2204-bis, e' inserito il seguente:

[2]"Art. 2204-ter. (Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata) 1. I volontari in ferma prefissata di un anno, che negli anni 2020, 2021 e 2022 terminano il periodo di rafferma ovvero di prolungamento della ferma, di cui agli articoli 954, comma 1, e 2204, comma 1, possono essere ammessi, nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente, su proposta della Forza armata di appartenenza e previo consenso degli interessati, al prolungamento della ferma per un periodo massimo di sei mesi, eventualmente rinnovabile solo per una volta. 2. I volontari al termine del secondo periodo di rafferma biennale, di cui all'articolo 954, comma 2, che negli anni 2020, 2021 e 2022 partecipano alle procedure per il transito in servizio permanente, possono essere ammessi, nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente e previo consenso degli interessati, al prolungamento della rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale.".

  • b)dopo l'articolo 2197-ter e' inserito il seguente:

[3]"Art. 2197-ter.1. (Reclutamento straordinario per il ruolo dei marescialli) 1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 682 e 760 e nell'ambito delle consistenze del personale di ciascuna Forza armata, come determinate per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 2207, e' autorizzato, per il solo anno 2020, il reclutamento, a nomina diretta con il grado di maresciallo o grado corrispondente, mediante concorso per titoli, di n. 60 marescialli in servizio permanente, di cui n. 30 dell'Esercito italiano, n. 15 della Marina militare e n. 15 dell'Aeronautica militare. 2. Il concorso di cui al comma 1 e' riservato al personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, anche in deroga ai vigenti limiti di eta', in possesso dei seguenti requisiti:

  • a)laurea per la professione sanitaria infermieristica e relativa abilitazione professionale;
  • b)non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna. 3. Le modalita' di svolgimento del concorso, compresi la tipologia e i criteri di valutazione dei titoli di merito ai fini della formazione della graduatoria, sono stabiliti dal bando di concorso.".

Testo vigente dal 19 maggio 2020

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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art21 · fonte del testo

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