Art. 15 — Misure urgenti di semplificazione a favore dei malati cronici e delle persone affette da patologie rare
Al fine di garantire adeguata continuita' terapeutica, per l'approvvigionamento dei farmaci coperti da brevetto in indicazioni d'uso esclusive, ivi ((compresi)) i farmaci per il trattamento di malattie rare e i farmaci innovativi, forniti sul mercato da un unico operatore detentore dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), le regioni possono procedere ai sensi dell'articolo 76 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Testo vigente dal 21 aprile 2026
