Art. 14-bis — Disposizioni in materia di piatti e di altri prodotti in plastica riutilizzabili destinati a entrare in contatto con alimenti

((Nell'ambito dell'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, i piatti, le posate, le cannucce e gli agitatori per bevande in plastica sono considerati riutilizzabili e idonei a garantire effettivi molteplici utilizzi per gli stessi scopi per cui sono stati concepiti e sono commercializzabili come tali a condizione che corrispondano alle seguenti caratteristiche tecniche:))

  • a)((per i piatti in plastica:
  • 1)diametro inferiore a 19 centimetri e peso superiore a 45 grammi;
  • 2)diametro da 19 a 24 centimetri e peso superiore a 80 grammi;
  • 3)diametro superiore a 24 centimetri e peso superiore a 110 grammi;))
  • b)((per le posate in plastica (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette): rapporto tra peso e lunghezza superiore a 0,5 grammi per centimetro;))
  • c)((per le cannucce in plastica a uso alimentare: rapporto tra peso e lunghezza superiore a 0,5 grammi per centimetro, salvo che rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017;))
  • d)((per gli agitatori in plastica per bevande: rapporto tra peso e lunghezza superiore a 0,5 grammi per centimetro.)) ((Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nel rispetto della normativa vigente in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti)).

Testo vigente dal 21 aprile 2026

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urn:nir:stato:decreto.legge:2026-02-19;19~art14bis · fonte del testo

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