Art. 10 — Contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro all'attuazione del PNRR

Al fine di rafforzare ulteriormente la cooperazione con il partenariato economico e sociale nell'attivita' di monitoraggio e di attuazione del PNRR, all'articolo 2, comma 3-bis, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: «alle sedute della cabina di regia partecipano» sono inserite le seguenti: «il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,». Per le medesime finalita' di cui al comma 1, nonche' per favorire il contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro alla piena ((attuazione)) del PNRR, alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 8-bis, ((comma 1,)) le parole: «spettanti agli esperti di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936,» sono soppresse;
  • b)all'articolo 19, comma 3, dopo le parole: «con enti pubblici» sono inserite le seguenti: «, nonche' con enti ((del Terzo settore)), istituti, fondazioni e societa' di ricerche, in conformita' e con le modalita' previste dalla normativa vigente in materia di ((contratti pubblici,))». Al fine di concorrere al potenziamento ((delle risorse umane e tecnologiche destinate alla gestione dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro)) di cui all'articolo 17 della legge n. 936 del 1986:
  • a)la dotazione organica del Consiglio nazionale ((dell'economia)) e del lavoro di cui alla tabella 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2014, e' incrementata di una ((unita' dirigenziale)) di livello generale e di una unita' dirigenziale di livello non generale. In sede di prima applicazione e' consentito il conferimento di tali incarichi dirigenziali in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ((comunque)) nel limite massimo di una unita';
  • b)in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel triennio 2024-2026, nei limiti della dotazione organica vigente, una unita' dirigenziale di livello non generale, otto unita' da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari e sette unita' da inquadrare nel livello iniziale dell'area degli assistenti. Le predette unita' sono reclutate mediante nuove procedure concorsuali, scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attivazione di procedure di mobilita' volontaria, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
  • c)all'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera f-sexies) e' aggiunta la seguente: «f-septies) ((il Consiglio)) nazionale dell'economia e del lavoro». Ai fini del conferimento degli incarichi di cui agli articoli 2 e 5 della legge n. 936 del 1986 non trovano applicazione le previsioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari ad euro 338.691 per l'anno 2024 e ad euro 1.176.053 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede nei limiti dei trasferimenti annualmente assegnati al Consiglio nazionale ((dell'economia)) e del lavoro e iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge n. 936 del 1986. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 201.101 per l'anno 2024 e euro 617.792 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Testo vigente dal 1 maggio 2024

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Che cosa è cambiato dal 1 maggio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 2024 al 1 maggio 2024. 11 parole tolte, 15 parole aggiunte in 5 capoversi.

… nonche' per favorire il contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro alla piena tolto: implementazione aggiunto: attuazione del PNRR, alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8-bis, aggiunto: comma 1, le parole: «spettanti agli esperti di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936,» sono soppresse;

b) all'articolo 19, comma 3, dopo le parole: «con enti pubblici» sono inserite le seguenti: «, nonche' con enti del tolto: terzo settore (ETS) aggiunto: Terzo settore, istituti, fondazioni e societa' di ricerche, in conformita' e con le modalita' previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubbliciaggiunto: ,». Al fine di concorrere al potenziamento tolto: in aggiunto: delle risorse umane e tecnologiche aggiunto: destinate alla gestione dell'archivio nazionale dei contratti aggiunto: e degli accordi collettivi di lavoro di cui all'articolo 17 della legge n. 936 del 1986:

a) la dotazione organica del Consiglio nazionale tolto: della economia aggiunto: dell'economia e del lavoro di cui alla tabella 1 del decreto del Presidente del … nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2014, e' incrementata di una unita' tolto: di dirigenziale di livello generale e di una unita' dirigenziale di livello non generale. … di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tolto: e comunque nel limite massimo di una unita';

c) all'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera f-sexies) e' aggiunta la seguente: «f-septies) aggiunto: il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro». Ai fini del conferimento degli incarichi di … decorrere dall'anno 2025, si provvede nei limiti dei trasferimenti annualmente assegnati al Consiglio nazionale tolto: della economia aggiunto: dell'economia e del lavoro e iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-03-02;19~art10 · fonte del testo

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