Art. 1 semplificazioni bis — Principi, finalità e definizioni

Il presente decreto definisce il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nonche' dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018. Ai fini del presente decreto e della sua attuazione assume preminente valore l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi inclusi nei Piani indicati al comma 1, nel pieno rispetto degli standard e delle priorita' dell'Unione europea in materia di clima e di ambiente. Le disposizioni contenute nel presente decreto, in quanto direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del Regolamento (UE) 2021/241, sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione e definiscono, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Ai fini del presente decreto si intende per:

  • a)«Cabina di regia», l'organo con poteri di indirizzo politico, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR;
  • b)«Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia», il fondo di cui all'articolo 1, commi 1037 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
  • c)«PNC», il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR;
  • d)«PNRR», il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241;
  • e)«interventi del PNRR», gli investimenti e le riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
  • f)«Regolamento (UE) 2021/241», il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
  • g)«Segreteria tecnica», la struttura costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per il supporto alle attivita' della Cabina di regia ((...));
  • h)«Semestre europeo», il processo definito all'articolo 2 bis del Regolamento (CE) n. 1466/97;
  • i)«Servizio centrale per il PNRR», la struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
  • l)«amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR», i Ministeri e le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR;
  • m)«Sistema Nazionale di e-Procurement», il sistema di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
  • n)«Sogei S.p.A.», la Societa' Generale d'Informatica S.p.A. di cui all' articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, societa' in house del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
  • o)«soggetti attuatori», i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR;
  • p)((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 24 FEBBRAIO 2023, N. 13));
  • q)«Unita' di audit», la struttura che svolge attivita' di controllo sull'attuazione del PNRR ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241;
  • r)«Unita' di missione», l'Unita' di missione di cui all'articolo 1, comma 1050 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, struttura che svolge funzioni di valutazione e monitoraggio degli interventi del PNRR;
  • s)«PNIEC», il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

Testo vigente dal 25 febbraio 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 25 febbraio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 2021 al 25 febbraio 2023. 30 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.

g) «Segreteria tecnica», la struttura costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per il supporto alle attivita' della Cabina di regia tolto: e del Tavolo permanenteaggiunto: ...;

p) tolto: «Tavolo permanente» il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, organo con funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del PNRR aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.L. 24 FEBBRAIO 2023, N. 13;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari