La dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di accelerare la capacita' di utilizzo delle risorse e di realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e' incrementata complessivamente di 15.500 milioni di euro secondo le annualita' di seguito indicate: 850 milioni di euro per l'anno 2022, 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, 1.250 milioni di euro per l'anno 2024, 2.850 milioni di euro per l'anno 2025, 3.600 milioni di euro per l'anno 2026, 2.280 milioni di euro per l'anno 2027, 2.200 milioni di euro per l'anno 2028, 600 milioni di euro per l'anno 2029, 500 milioni di euro per l'anno 2030 e 370 milioni di euro per l'anno 2031. Ai predetti oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 5. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2024, N. 19)). ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2024, N. 19)). ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2024, N. 19)).

Testo vigente dal 2 marzo 2024

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Che cosa è cambiato dal 2 marzo 2024

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 2021 al 2 marzo 2024. 728 parole tolte, 30 parole aggiunte in 10 capoversi.

tolto: Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesioneLa dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, … di euro per l'anno 2031. Ai predetti oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 5. tolto: A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dal comma 1 del presente articolo, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) sono destinate risorse complessive pari a 700 milioni di euro a investimenti nei seguenti settori:

tolto: a) 35 milioni di euro per l'anno 2022, 45 milioni di euro per l'anno 2023 e 55 milioni di euro per l'anno 2024, per la realizzazione di un'unica Rete di interconnessione nazionale dell'istruzione che assicuri il coordinamento delle piattaforme, dei sistemi e dei dati tra scuole, uffici scolastici regionali e Ministero dell'istruzione, l'omogeneita' nell'elaborazione e nella trasmissione dei dati, il corretto funzionamento della didattica digitale integrata e la realizzazione e gestione dei servizi connessi alle attivita' predette;

tolto: b) 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per la costituzione di un polo energetico nel Mare Adriatico per riconvertire le piattaforme di estrazione del petrolio e del gas e realizzare un distretto marino integrato nell'ambito delle energie rinnovabili al largo delle coste di Ravenna, nel quale eolico offshore e fotovoltaico galleggiante producano energia elettrica in maniera integrata e siano, contemporaneamente, in grado di generare idrogeno verde tramite elettrolisi;

tolto: c) 35 milioni di euro per l'anno 2021, 70 milioni di euro per l'anno 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, in favore dei comuni con popolazione tra 50.000 e 250.000 abitanti e dei capoluoghi di provincia con meno di 50.000 abitanti per investimenti finalizzati al risanamento urbano, nel rispetto degli obiettivi della transizione verde e della rigenerazione urbana sostenibile, nonche' a favorire l'inclusione sociale;

tolto: d) 30 milioni di euro per l'anno 2022, 35 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024, per investimenti per il miglioramento della qualita' dell'aria, in considerazione del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10) e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessita' dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008. Le risorse sono assegnate in coerenza con il riparto di cui al comma 14-ter dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

tolto: e) 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per interventi prioritari di adeguamento e potenziamento di nodi e collegamenti ferroviari nel Sud Italia, anche per la valorizzazione dei siti di interesse turistico, storico e archeologico;

tolto: f) 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 15 milioni di euro per l'anno 2024, per il rinnovo delle flotte navali private adibite all'attraversamento dello Stretto di Messina;

tolto: g) 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 15 milioni di euro per l'anno 2024, per interventi infrastrutturali per evitare il sovraffollamento carcerario;

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

tolto: h) 15 milioni di euro per l'anno 2021, per investimenti per il passaggio a metodi di allevamento a stabulazione libera, estensivi, pascolivi, come l'allevamento all'aperto, l'allevamento con nutrizione ad erba (grass fed) e quello biologico e per la transizione a sistemi senza gabbie. Le risorse del comma 1-bis, lettere da a)

tolto: ad h), sono assegnate dal CIPESS, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e nel rispetto della percentuale di riparto territoriale ivi stabilita. Con la delibera del CIPESS sono individuati per ciascun intervento finanziato gli obiettivi iniziali, intermedi e finali in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale nonche' le modalita' di revoca in caso di mancato rispetto di tali obiettivi. Le risorse revocate tornano nella disponibilita' del CIPESS per la programmazione complessiva nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione. 1-quater. Gli interventi di cui al comma 1-bis, lettere b), f) ed h), sono attuati nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2024, N. 19. COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2024, N. 19. COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2024, N. 19.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-06;59~art2 · fonte del testo

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