Art. 9 — Istituzione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica

Per Zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attivita' economiche e imprenditoriali da parte delle aziende gia' operative e di quelle che si insedieranno puo' beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attivita' di sviluppo d'impresa. A far data dal 1° gennaio 2024 e' istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di seguito denominata «ZES unica», che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. 19

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 novembre 2025, n. 171

19

La L. 18 novembre 2025, n. 171 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo di nuovi investimenti nelle regioni in transizione, come individuate dalla normativa dell'Unione europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ricomprende anche l'intero territorio delle regioni Marche e Umbria".

Testo vigente dal 20 novembre 2025

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 175/2024

    Illegittimità dichiarata
    7 novembre 2024

    La dichiarazione di rinuncia, pur non accettata formalmente dalla parte resistente, comporta la cessazione della materia del contendere ove, anche alla luce della condotta delle parti, non emerga alcun interesse a che la questione sia decisa. (Precedenti: S. 68/2024 - mass. 46157; O. 154/2024 - mass. 46365; O. 20/2024 - mass. 45960).(Nel caso di specie, è dichiarata cessata la materia del contendere limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, 118, 119 e 120 Cost., dell’art. 9 del d.l. n. 124 del 2023, come conv., che definisce la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, istituita, in sostituzione delle otto ZES esistenti, a partire dal 1° gennaio 2024. La ricorrente ha rinunciato parzialmente al ricorso in considerazione dell’interesse pubblico alla ripresa delle attività funzionali al supporto dei comparti produttivi interessati, per effetto della nomina, avvenuta con d.P.C.m. 6 agosto 2024, del coordinatore della Struttura di missione ZES).

    Art. 2 Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese · Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese · Art. 81 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 20 novembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 19 settembre 2023 al 20 novembre 2025.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 18 novembre 2025, n. 171

    La L. 18 novembre 2025, n. 171 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo di nuovi investimenti nelle regioni in transizione, come individuate dalla normativa dell'Unione europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ricomprende anche l'intero territorio delle regioni Marche e Umbria".

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urn:nir:stato:decreto.legge:2023-09-19;124~art9 · fonte del testo

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