Art. 24-bis — Disposizioni urgenti per i lavoratori portuali
All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole: "a ottantuno mesi" sono sostituite dalle seguenti: "a novanta mesi";
- b)al comma 7, le parole: "per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024". 2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 6.600.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
Testo vigente dal 7 luglio 2024
