Art. 15-bis — Accordi tra pubbliche amministrazioni e comuni
Al fine di garantire la sostenibilita' economico-finanziaria e di prevenire situazioni di dissesto finanziario degli enti locali, le universita' che a seguito di sentenze passate in giudicato aventi ad oggetto il risarcimento dei danni siano creditrici nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti e il cui debito sia superiore al 60 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati possono concludere con i comuni interessati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, volti a regolare anche il debito finanziario tra le parti in misura almeno pari al 40 per cento, a condizione che l'accordo non determini effetti negativi sull'equilibrio economico-finanziario dell'universita' interessata. Agli accordi di cui al primo periodo possono partecipare anche gli enti territoriali che vi abbiano interesse. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle sentenze passate in giudicato entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Testo vigente dal 7 luglio 2024
