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E' vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'allegato I. In deroga al divieto di cui al comma 1, le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell'allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per motivi didattici o di formazione professionale e per il tempo necessario alla formazione stessa, purche' siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione. Fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione professionale, l'attivita' di formazione di cui al comma 2 deve essere preventivamente autorizzata dalla direzione provinciale del lavoro. Per i lavori comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. L'allegato I e' adeguato al progresso tecnico e all'evoluzione della normativa comunitaria con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita'.

Testo in vigore dal 23 ottobre 1999 al 10 ottobre 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 ottobre 1999

Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 1967 al 23 ottobre 1999. 111 parole tolte, 163 parole aggiunte.

tolto: Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti il Consiglio superiore di sanita' e le associazioni sindacali, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sono determinati, in relazione agli sviluppi tecnologici e con riguardo anche alle attivita' non industriali, i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri per i quali e' vietata l'occupazione dei fanciulli e degli adolescenti che non abbiano compiuto i 16 anni e delle donne fino ai 18 anni, nonche' i lavori per i quali la occupazione degli stessi puo' essere consentita dall'Ispettoratoaggiunto: E' vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'allegato I. In deroga al divieto di cui al comma 1, le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell'allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per motivi didattici o di formazione professionale e per il tempo necessario alla formazione stessa, purche' siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione. Fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione professionale, l'attivita' di formazione di cui al comma 2 deve essere preventivamente autorizzata dalla direzione provinciale del lavoro tolto: previa valutazione delle cautele e delle condizioni necessarie a garantirne la salute e l'integrita' fisicaaggiunto: . Per i lavori comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. L'allegato I e' adeguato al progresso tecnico e all'evoluzione della normativa comunitaria con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-10-17;977~art6 · fonte del testo

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