Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto all'articolo 6, mentre per le attivita' industriali restano ferme le tabelle allegate al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720, per le altre attivita' la valutazione della pericolosita', faticosita' e gravosita' dei lavori e' rimessa temporaneamente alla ((Direzione provinciale del lavoro)).

Testo vigente dal 23 ottobre 1999

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 125/1971

    Questione infondata
    9 giugno 1971

    L'art. 28 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, nella parte in cui, fino all'emanazione del D.P.R. previsto dall'art. 6 della stessa legge, affida transitoriamente agli Ispettorati del lavoro la valutazione della pericolosità (o faticosità o gravosità) delle prestazioni alle quali vengono adibiti i fanciulli e gli adolescenti, non contrasta ne' con l'art. 3 ne' con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione. Infatti la norma denunziata, mirando ad impedire una (parziale) non operatività della legge fino alla data di entrata in vigore del decreto presidenziale, obbedisce a criteri di necessità e di ragionevolezza. D'altro canto, le eventuali diverse valutazioni degli Ispettorati del lavoro provinciali hanno la loro obiettiva giustificazione nella varietà delle particolari situazioni locali, e rappresentano una conseguenza inevitabile, propria di qualsiasi operazione di polizia giudiziaria diretta all'investigazione dei fatti di reato. Ne è violato il principio di legalità, in quanto la disposizione censurata si richiama ad un dato di ordinaria esperienza, prima ancora che di esperienza tecnica, e non esclude che l'autorità giudiziaria possa acquisire altri elementi di prova e valutarli nel suo libero convincimento.

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 28 Tutela del lavoro dei ((bambini)) e degli adolescenti

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 ottobre 1999

Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 1967 al 23 ottobre 1999. 1 parola tolta, 2 parole aggiunte.

… altre attivita' la valutazione della pericolosita', faticosita' e gravosita' dei lavori e' rimessa temporaneamente tolto: all'Ispettorato aggiunto: alla Direzione provinciale del lavoro.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-10-17;977~art28 · fonte del testo

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