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Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti il Consiglio superiore di sanita' e le associazioni sindacali, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sono determinati, in relazione agli sviluppi tecnologici e con riguardo anche alle attivita' non industriali, i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri per i quali e' vietata l'occupazione dei fanciulli e degli adolescenti che non abbiano compiuto i 16 anni e delle donne fino ai 18 anni, nonche' i lavori per i quali la occupazione degli stessi puo' essere consentita dall'Ispettorato provinciale del lavoro previa valutazione delle cautele e delle condizioni necessarie a garantirne la salute e l'integrita' fisica.

Testo in vigore dal 6 novembre 1967 al 23 ottobre 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-10-17;977~art6 · fonte del testo

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