Art. 38 — Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea (Art.37 d.lgs n.29 del 1993, come modificato dall'art.24 del d.lgs n.80 del 1998)

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I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente possono accedere ai posti di lavoro presso te amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonche' i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina adottata al livello dell'Unione europea, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ((sentiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca)). Secondo le disposizioni del primo periodo e' altresi' stabilita l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini ((dell'inserimento in graduatoria e dell'assunzione dopo il superamento di concorso pubblico)). Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano.

Testo in vigore dal 15 settembre 2020 al 1 marzo 2022

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 38, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 8674/2025

    1 aprile 2025

    Il bando di concorso per assistente giudiziario, riservato ai soli cittadini italiani, integra una riserva di nazionalità di natura discriminatoria, avendo ad oggetto l'attribuzione di funzioni ausiliarie che non comportano l'esercizio diretto di poteri pubblici di coercizione o di imperio nei confronti di terzi.

    Art. 38

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 252 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 139/2011

    Questione inammissibile
    15 aprile 2011

    Nel giudizio di legittimità costituzionalità in via incidentale l'oggetto è limitato alle sole norme e parametri indicati, pur se implicitamente, nell'ordinanza di rimessione, non potendo essere presi in considerazione, oltre i limiti in questa fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, tanto se siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo , quanto se siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze; sicché altri parametri ed altri profili di costituzionalità diversi da quelli evocati dal giudice rimettente non possono formare oggetto della decisione. V., in argomento, le sentenze n. 327, n. 227 e n. 50 del 2010.

    Art. 38 TU pubblico impiego · Art. 4 cost. · Art. 51 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 15 settembre 2020

Confronto con la versione in vigore dal 4 settembre 2013 al 15 settembre 2020. 9 parole tolte, 15 parole aggiunte.

… e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, tolto: sentito aggiunto: sentiti il Ministero dell'istruzionetolto: , aggiunto: e il Ministero dell'universita' e della ricerca. Secondo le disposizioni del primo periodo e' altresi' stabilita l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini tolto: dell'ammissione al concorso e della nomina aggiunto: dell'inserimento in graduatoria e dell'assunzione dopo il superamento di concorso pubblico. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai … o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. tolto: 3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del … di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzanoaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art38 · fonte del testo

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