Art. 38 — Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea (Art.37 d.lgs n.29 del 1993, come modificato dall'art.24 del d.lgs n.80 del 1998)

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I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai posti di lavoro presso te amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonche' i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.

Testo in vigore dal 9 maggio 2001 al 7 aprile 2012

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 38, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 8674/2025

    1 aprile 2025

    Il bando di concorso per assistente giudiziario, riservato ai soli cittadini italiani, integra una riserva di nazionalità di natura discriminatoria, avendo ad oggetto l'attribuzione di funzioni ausiliarie che non comportano l'esercizio diretto di poteri pubblici di coercizione o di imperio nei confronti di terzi.

    Art. 38

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 252 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 139/2011

    Questione inammissibile
    15 aprile 2011

    Nel giudizio di legittimità costituzionalità in via incidentale l'oggetto è limitato alle sole norme e parametri indicati, pur se implicitamente, nell'ordinanza di rimessione, non potendo essere presi in considerazione, oltre i limiti in questa fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, tanto se siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo , quanto se siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze; sicché altri parametri ed altri profili di costituzionalità diversi da quelli evocati dal giudice rimettente non possono formare oggetto della decisione. V., in argomento, le sentenze n. 327, n. 227 e n. 50 del 2010.

    Art. 38 TU pubblico impiego · Art. 4 cost. · Art. 51 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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