Art. 28 — Accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia

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L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio e' ridotto a quattro anni. Sono, altresi', ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purche' muniti di diploma di laurea. Sono altresi' ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le modalita' stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonche' di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalita' di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Al corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi, altresi', dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalita' individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali all'interno delle strutture stesse. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di quindici mesi ed e' seguito, previo superamento di esame, da un trimestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al periodo di applicazione e' corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte relativa al corso-concorso, la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono definiti:

  • a)le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al 30 per cento, al corso-concorso;
  • b)la percentuale di posti che possono essere riservati al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi pubblici per esami;
  • c)i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;
  • d)le modalita' di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate nonche', nella fase di prima applicazione del concorso di cui al comma 2, una riserva di posti non superiore al 30 per cento per il personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva;
  • e)l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attivita' formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo puo' comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, puo' svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private. Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica il numero dei posti disponibili riservati alla selezione mediante corso-concorso. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' attribuito alla Scuola superiore della pubblica amministrazione un ulteriore contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Testo in vigore dal 8 agosto 2002 al 1 gennaio 2003

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  7. 9 luglio 2013 — 10 giugno 2021per 8 anni
  8. 15 novembre 2009 — 9 luglio 2013per 4 anni
  9. 29 luglio 2004 — 15 novembre 2009per 5 anni
  10. 9 settembre 2003 — 29 luglio 2004per 11 mesi
  11. 1 gennaio 2003 — 9 settembre 2003per 8 mesi
  12. 8 agosto 2002 — 1 gennaio 2003per 5 mesi
  13. 9 maggio 2001 — 8 agosto 2002testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 8 agosto 2002

Confronto con la versione in vigore dal 9 maggio 2001 al 8 agosto 2002. 181 parole tolte, 534 parole aggiunte in 8 capoversi.

L'accesso alla qualifica di dirigente tolto: di ruolo nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene tolto: esclusivamente a seguito di aggiunto: per concorso per esamitolto: . In sede di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinati i posti di dirigente da coprire con due distinte procedure concorsuali, cui possono rispettivamente partecipare:

tolto: a) aggiunto: indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto … dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque annitolto: ;

tolto: b) iaggiunto: , purche' muniti di diploma di laurea. Sono altresi' ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le modalita' stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonche' di uno dei seguenti titoli: aggiunto: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti … di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero aggiunto: dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca tolto: scientifica e tecnologica e aggiunto: e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. tolto: Sono ammessi, altresi', soggetti in possesso della qualifica di dirigente in aggiunto: Al corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi, altresi', dipendenti di strutture private, aggiunto: collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalita' individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laureatolto: , che hanno svolto per aggiunto: e avere maturato almeno cinque anni tolto: le funzioni dirigenziali aggiunto: di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali all'interno delle strutture stesse. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di quindici mesi ed e' seguito, previo superamento di esame, da un trimestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al periodo di applicazione e' corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Con regolamento tolto: governativo di cui all'articolo aggiunto: emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tolto: e successive modificazioni ed integrazioni, sono definiti, sentita La aggiunto: su proposta del Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte relativa al corso-concorso, la Scuola superiore della pubblica amministrazione, tolto: distintamente per i concorsi di cui al lettere a) eb) del comma 2: aggiunto: sono definiti:

aggiunto: a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al 30 per cento, al corso-concorso;

aggiunto: b) la percentuale di posti che possono essere riservati al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi pubblici per esami;

tolto: aaggiunto: c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;

tolto: baggiunto: d) le modalita' di svolgimento delle selezioniaggiunto: , prevedendo anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate nonche', nella fase di prima applicazione del concorso di cui al comma 2, una riserva di posti non superiore al 30 per cento per il personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva;

aggiunto: e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso. I vincitori dei concorsi di cui al comma tolto: 1 aggiunto: 2, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attivita' formative … e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo tolto: comprende aggiunto: puo' comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. tolto: Per i vincitori dei concorsi di cui alla lettera a) del comma 2, puo' essere previsto che il ciclo formativo. di durata complessivamente aggiunto: Il medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, tolto: si svolga aggiunto: puo' svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private. tolto: Ai vincitori dei concorsi aggiunto: Le amministrazioni di cui al comma 1tolto: , sino al conferimento del primo incarico, spetta il trattamento economico appositamente determinato dai contratti collettivi. I concorsi di cui al comma 2, sono indetti dalla aggiunto: comunicano annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministritolto: . Gli enti pubblici non economici provvedono a bandire direttamente i concorsi di cui alla lettera a) del comma 2 aggiunto: - Dipartimento della funzione pubblica il numero dei posti disponibili riservati alla selezione mediante corso-concorso. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso tolto: delle aggiunto: alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e tolto: dei Vigili del fuoco aggiunto: del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' attribuito alla Scuola superiore della pubblica amministrazione un ulteriore contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art28 · fonte del testo

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