Art. 28 — Accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia

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L'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, per concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per concorso unico ai sensi dell'articolo 35, comma 4-ter ((, e mediante sviluppo di carriera)). Nelle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza in aggiunta all'accertamento delle conoscenze delle materie disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono la valutazione delle capacita', attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti. ((L'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene:))

  • a)((per il 50 per cento dei posti disponibili, sulla base delle facolta' assunzionali autorizzate, attraverso il corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione;))
  • b)((per il 20 per cento dei posti disponibili, sulla base delle facolta' assunzionali autorizzate, per concorso pubblico indetto dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) o dalle singole amministrazioni, rivolto ai soggetti in possesso dei titoli di studio e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alla dirigenza;))
  • c)((per il 30 per cento dei posti disponibili, sulla base delle facolta' assunzionali autorizzate, mediante sviluppo di carriera del personale non dirigenziale in servizio presso l'amministrazione che bandisce la procedura e appartenente ai ruoli delle amministrazioni di cui al presente comma, che abbia maturato, complessivamente, almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato nell'area dei funzionari o almeno due anni di servizio a tempo indeterminato nell'area del personale di elevata qualificazione, fermo restando il possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente per l'accesso alla dirigenza)). ((Le disposizioni del comma 1-ter non si applicano agli enti di cui all'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.)) ((Le procedure di sviluppo di carriera destinate al personale di cui al comma 1-ter, lettera c), sono bandite e svolte dalle singole amministrazioni nel rispetto dei principi di imparzialita', pubblicita' e trasparenza e si articolano:))
  • a)((in una prima fase selettiva e comparativa, finalizzata a individuare, sui posti disponibili, i soggetti ai quali conferire un incarico dirigenziale non generale temporaneo. Tale selezione e' basata:
  • 1)sulla valutazione comparativa dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, anche con riferimento alla valorizzazione del titolo di dottore di ricerca, ove conferenti con l'oggetto dell'incarico, della performance individuale, delle capacita' organizzative e delle attitudini evidenziate nei cinque anni precedenti, per il personale dell'area dei funzionari, o nei due anni precedenti, per quello dell'area del personale di elevata qualificazione, secondo le modalita' di cui al comma 1-sexies;
  • 2)sullo svolgimento di una prova scritta e orale;))
  • b)((in una seconda fase di osservazione e valutazione dello svolgimento dell'incarico temporaneo per un periodo di almeno quattro anni, nel corso dei quali il dirigente incaricato e' valutato in ordine ai risultati conseguiti, sotto i profili della performance sia individuale sia organizzativa, al raggiungimento degli obiettivi, anche assegnati ai dipendenti dell'ufficio presso cui ha svolto l'incarico temporaneo, e alle capacita' manageriali possedute.)) ((La selezione per il conferimento temporaneo degli incarichi di cui al comma 1-quinquies, lettera a), e' affidata ad una commissione indipendente costituita da sette componenti, di cui quattro dirigenti di livello generale appartenenti ai ruoli o in servizio presso l'amministrazione che ha indetto la procedura o personale di livello dirigenziale in servizio presso la stessa amministrazione, anche se appartenente a ruoli o carriere pubblicistiche diversi, o, in mancanza, di altra amministrazione, e due professionisti qualificati nella valutazione e selezione del personale (assessor), provenienti da un'amministrazione diversa da quella procedente o dal settore privato, e presieduta da un dirigente generale di ruolo proveniente da un'altra amministrazione ovvero da personale di livello dirigenziale appartenente a ruoli o carriere pubblicistiche diversi. Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente di livello non generale della stessa amministrazione che ha bandito la procedura. Non possono in ogni caso fare parte della commissione dirigenti in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione. Restano fermi i casi di incompatibilita' previsti per la partecipazione alle commissioni di concorso. I componenti della commissione sono estratti a sorte attraverso il Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 35-ter, e non possono far parte della commissione per due volte consecutive. Ai lavori della commissione partecipano, senza diritto di voto, il dirigente gerarchicamente sovraordinato a ciascun candidato, con funzioni di relatore, e un componente dell'organismo indipendente di valutazione, con funzioni di supporto. Ai fini della valutazione di cui al comma 1-quinquies, lettera a), la commissione tiene conto di un colloquio di esclusivo carattere esperienziale-attitudinale e motivazionale, della valutazione di performance conseguita dal candidato nei cinque anni precedenti o nei due anni di servizio nell'area del personale di elevata qualificazione, della complessita' degli obiettivi assegnati e di quelli conseguiti, di una relazione dettagliata, sottoscritta dal dirigente sovraordinato al candidato, dalla quale devono emergere anche indicatori di carattere comportamentale concernenti le capacita' di leadership e le attitudini manageriali del singolo candidato, nonche' dei risultati della prova di cui al comma 1-quinquies, lettera a), numero 2). Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, indennita', rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.)) ((Gli incarichi conferiti ai sensi del comma 1-quinquies non possono avere durata superiore a tre anni e sono rinnovabili una sola volta, previa la necessaria valutazione favorevole della commissione di cui al comma 1-sexies sull'attivita' svolta nell'espletamento dell'incarico.)) ((L'inserimento nei ruoli della dirigenza di seconda fascia consegue all'esito favorevole dell'osservazione e della valutazione dello svolgimento dell'incarico dirigenziale temporaneo conferito e rinnovato con la procedura di cui ai commi 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies ed esercitato per un periodo di almeno quattro anni, con valutazione finale positiva dell'attivita' svolta in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati e alla dimostrazione di adeguate attitudini e capacita' manageriali. La predetta valutazione finale della procedura di sviluppo di carriera e' affidata a una nuova commissione composta e nominata secondo la procedura di cui al comma 1-sexies. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, indennita', rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. In caso di mancato rinnovo dell'incarico di cui al primo periodo o di esito negativo della valutazione finale, la posizione dirigenziale e' resa disponibile per una nuova procedura da svolgere ai sensi dei commi 1-quinquies e 1-sexies.)) ((Le regioni e gli enti locali possono avvalersi delle procedure di cui ai commi da 1-ter a 1-octies, individuando i livelli dirigenziali ivi indicati secondo i rispettivi ordinamenti. Resta fermo che il dirigente sovraordinato al candidato, di cui al comma 1-sexies, deve essere individuato nel superiore gerarchico-funzionale del medesimo candidato)). COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70. ((Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, sono definiti:))
  • a)((i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;))
  • b)((le modalita' di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la valutazione delle esperienze professionali di servizio maturate in Italia o all'estero presso istituzioni dell'Unione europea o presso organizzazioni internazionali;))
  • c)((l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso;))
  • d)((le modalita' di svolgimento della fase selettiva della procedura di sviluppo di carriera di cui al comma 1-quinquies, in particolare definendo la struttura e i contenuti minimi della prova nonche' le capacita' teoriche e pratiche oggetto di verifica e i titoli di studio e professionali valutabili;))
  • e)((il termine di durata delle attivita' di selezione;))
  • f)((i criteri per l'assegnazione degli obiettivi individuali ai soggetti titolari dell'incarico dirigenziale temporaneo di cui al comma 1-quinquies nella fase di osservazione e valutazione;))
  • g)((i criteri e le modalita' di valutazione dello svolgimento dell'incarico ai sensi dei commi da 1-quinquies a 1-octies;))
  • h)((i criteri, i requisiti per l'iscrizione e le modalita' di funzionamento di un albo, istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'individuazione dei professionisti, pubblici o privati, esperti nella valutazione del personale, da utilizzare quali componenti esterni e assessor per le procedure di cui ai commi 1-sexies, 1-septies e 1-octies)). I vincitori ((dei corsi-concorsi di cui al comma 1-ter, lettera a))), anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attivita' formative organizzato dalla Scuola nazionale dell'amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo puo' comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, puo' svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private. ((L'esercizio della funzione dirigenziale da parte del predetto personale e' preceduto dallo svolgimento di un periodo di tirocinio e dal tutoraggio da parte di dirigenti con maggiore anzianita' di servizio, da svolgere presso l'amministrazione di destinazione, commisurato alla concreta esperienza lavorativa pregressa e comunque di durata non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno)). COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' attribuito alla Scuola nazionale dell'amministrazione un ulteriore contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Testo in vigore dal 19 luglio 2026 al 8 agosto 2026

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  3. 15 marzo 2025 — 19 luglio 2026per un anno
  4. 17 agosto 2023 — 15 marzo 2025per un anno
  5. 8 agosto 2021 — 17 agosto 2023per 2 anni
  6. 10 giugno 2021 — 8 agosto 2021per un mese
  7. 9 luglio 2013 — 10 giugno 2021per 8 anni
  8. 15 novembre 2009 — 9 luglio 2013per 4 anni
  9. 29 luglio 2004 — 15 novembre 2009per 5 anni
  10. 9 settembre 2003 — 29 luglio 2004per 11 mesi
  11. 1 gennaio 2003 — 9 settembre 2003per 8 mesi
  12. 8 agosto 2002 — 1 gennaio 2003per 5 mesi
  13. 9 maggio 2001 — 8 agosto 2002testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 19 luglio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 2025 al 19 luglio 2026. 349 parole tolte, 1230 parole aggiunte in 18 capoversi.

… indetto dalle singole amministrazioni ovvero per concorso unico ai sensi dell'articolo 35, comma 4-teraggiunto: , e mediante sviluppo di carriera. Nelle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza in aggiunta all'accertamento delle conoscenze delle … orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti. tolto: Fatta salva la percentuale non inferiore al aggiunto: L'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene:

aggiunto: a) per il 50 per cento dei posti tolto: da ricoprire, destinata al aggiunto: disponibili, sulla base delle facolta' assunzionali autorizzate, attraverso il corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazionetolto: , ai fini di cui al comma 1, una quota non superiore al 30aggiunto: ;

aggiunto: b) per il 20 per cento dei posti tolto: residui disponibili aggiunto: disponibili, sulla base delle facolta' assunzionali autorizzate tolto: e' riservata da ciascuna pubblica amministrazione al personale in servizio a tempo indeterminato,aggiunto: , per concorso pubblico indetto dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) o dalle singole amministrazioni, rivolto ai soggetti in possesso dei titoli di studio tolto: previsti a legislazione vigente e aggiunto: e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alla dirigenza;

aggiunto: c) per il 30 per cento dei posti disponibili, sulla base delle facolta' assunzionali autorizzate, mediante sviluppo di carriera del personale non dirigenziale in servizio presso l'amministrazione che bandisce la procedura e appartenente ai ruoli delle amministrazioni di cui al presente comma, che abbia maturatoaggiunto: , complessivamente, almeno cinque anni di servizio tolto: nell'area o categoria apicale. Il aggiunto: a tempo indeterminato nell'area dei funzionari o almeno due anni di servizio a tempo indeterminato nell'area del personale di elevata qualificazione, fermo restando il possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente per l'accesso alla dirigenza. Le disposizioni del comma 1-ter non si applicano agli enti di cui all'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le procedure di sviluppo di carriera destinate al personale di cui al tolto: presente comma e' selezionato attraverso procedure comparative bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, che tengono conto della valutazione conseguita nell'attivita' svolta, aggiunto: comma 1-ter, lettera c), sono bandite e svolte dalle singole amministrazioni nel rispetto dei principi di imparzialita', pubblicita' e trasparenza e si articolano:

aggiunto: a) in una prima fase selettiva e comparativa, finalizzata a individuare, sui posti disponibili, i soggetti ai quali conferire un incarico dirigenziale non generale temporaneo. Tale selezione e' basata:

aggiunto: 1) sulla valutazione comparativa dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, tolto: e in particolar modo del possesso del dottorato aggiunto: anche con riferimento alla valorizzazione del titolo di dottore di ricerca, tolto: nonche' della tipologia degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad assicurare la valutazione delle capacita', attitudini e motivazioni individuali. Una quota non superiore al 15 per cento e' altresi' riservata al personale aggiunto: ove conferenti con l'oggetto dell'incarico, della performance individuale, delle capacita' organizzative e delle attitudini evidenziate nei cinque anni precedenti, per il personale dell'area dei funzionari, o nei due anni precedenti, per quello dell'area del personale di elevata qualificazione, secondo le modalita' di cui al comma 1-sexies;

aggiunto: 2) sullo svolgimento di una prova scritta e orale;

aggiunto: b) in una seconda fase di osservazione e valutazione dello svolgimento dell'incarico temporaneo per un periodo di almeno quattro anni, nel corso dei quali il dirigente incaricato e' valutato in ordine ai risultati conseguiti, sotto i profili della performance sia individuale sia organizzativa, al raggiungimento degli obiettivi, anche assegnati ai dipendenti dell'ufficio presso cui ha svolto l'incarico temporaneo, e alle capacita' manageriali possedute. La selezione per il conferimento temporaneo degli incarichi di cui al tolto: periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che abbia ricoperto o ricopra l'incarico aggiunto: comma 1-quinquies, lettera a), e' affidata ad una commissione indipendente costituita da sette componenti, di cui quattro dirigenti di livello generale appartenenti ai ruoli o in servizio presso l'amministrazione che ha indetto la procedura o personale di livello dirigenziale tolto: di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, i bandi, che possono essere adottati anche dalle singole amministrazioni, definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali aggiunto: in servizio presso la stessa amministrazione, anche se appartenente a ruoli o carriere pubblicistiche diversi, o, in mancanza, di altra amministrazione, e due professionisti qualificati nella valutazione e selezione del personale (assessor), provenienti da un'amministrazione diversa da quella procedente o dal settore privato, e presieduta da un dirigente generale di ruolo proveniente da un'altra amministrazione ovvero da personale di livello dirigenziale appartenente a ruoli o carriere pubblicistiche diversi. Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente di livello non generale della stessa amministrazione che ha bandito la procedura. Non possono in ogni caso fare parte della commissione dirigenti in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione. Restano fermi i casi di incompatibilita' previsti per la partecipazione alle commissioni di concorso. I componenti della commissione sono estratti a sorte attraverso il Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 35-ter, e non possono far parte della commissione per due volte consecutive. Ai lavori della commissione partecipano, senza diritto di voto, il dirigente gerarchicamente sovraordinato a ciascun candidato, con funzioni di relatore, e un componente dell'organismo indipendente di valutazione, con funzioni di supporto. Ai fini della valutazione di cui al comma 1-quinquies, lettera a), la commissione tiene conto di un colloquio di esclusivo carattere esperienzialetolto: , finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e standard riconosciuti. A questo scopo, sono nominati membri di commissione professionisti esperti nella valutazione dei suddetti ambiti di competenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le disposizioniaggiunto: -attitudinale e motivazionale, della valutazione di performance conseguita dal candidato nei cinque anni precedenti o nei due anni di servizio nell'area del personale di elevata qualificazione, della complessita' degli obiettivi assegnati e di quelli conseguiti, di una relazione dettagliata, sottoscritta dal dirigente sovraordinato al candidato, dalla quale devono emergere anche indicatori di carattere comportamentale concernenti le capacita' di leadership e le attitudini manageriali del singolo candidato, nonche' dei risultati della prova di cui al comma 1-quinquies, lettera a), numero 2). Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, indennita', rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Gli incarichi conferiti ai sensi del comma 1-quinquies non possono avere durata superiore a tre anni e sono rinnovabili una sola volta, previa la necessaria valutazione favorevole della commissione di cui al comma 1-sexies sull'attivita' svolta nell'espletamento dell'incarico. L'inserimento nei ruoli della dirigenza di seconda fascia consegue all'esito favorevole dell'osservazione e della valutazione dello svolgimento dell'incarico dirigenziale temporaneo conferito e rinnovato con la procedura di cui ai commi 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies ed esercitato per un periodo di almeno quattro anni, con valutazione finale positiva dell'attivita' svolta in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati e alla dimostrazione di adeguate attitudini e capacita' manageriali. La predetta valutazione finale della procedura di sviluppo di carriera e' affidata a una nuova commissione composta e nominata secondo la procedura di cui al tolto: presente comma non si applicano agli enti aggiunto: comma 1-sexies. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, indennita', rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. In caso di mancato rinnovo dell'incarico di cui al primo periodo o di esito negativo della valutazione finale, la posizione dirigenziale e' resa disponibile per una nuova procedura da svolgere ai sensi dei commi 1-quinquies e 1-sexies. Le regioni e gli enti locali possono avvalersi delle procedure di cui ai commi tolto: 2 e 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. aggiunto: da 1-ter a 1-octies, individuando i livelli dirigenziali ivi indicati secondo i rispettivi ordinamenti. Resta fermo che il dirigente sovraordinato al candidato, di cui al comma 1-sexies, deve essere individuato nel superiore gerarchico-funzionale del medesimo candidato. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. … 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la tolto: funzione pubblica sentita, per la parte relativa al corso-concorso, la Scuola nazionale dell'amministrazione, aggiunto: pubblica amministrazione, sono definiti:

Mostra gli altri 10 capoversi cambiati

a) tolto: le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami, al corso-concorso;

tolto: b) la percentuale di posti che possono essere riservati al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi pubblici per esami;

tolto: c) i aggiunto: i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;

tolto: daggiunto: b) le modalita' di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la valutazione delle esperienze tolto: di servizio professionali maturate nonche', nella fase di prima applicazione del concorso aggiunto: professionali di servizio maturate in Italia o all'estero presso istituzioni dell'Unione europea o presso organizzazioni internazionali;

aggiunto: c) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso;

aggiunto: d) le modalita' di svolgimento della fase selettiva della procedura di sviluppo di carriera di cui al comma tolto: 2, una riserva di posti non superiore al 30 per cento per il personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva aggiunto: 1-quinquies, in particolare definendo la struttura e i contenuti minimi della prova nonche' le capacita' teoriche e pratiche oggetto di verifica e i titoli di studio e professionali valutabili;

e) tolto: l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso aggiunto: il termine di durata delle attivita' di selezione;

aggiunto: f) i criteri per l'assegnazione degli obiettivi individuali ai soggetti titolari dell'incarico dirigenziale temporaneo di cui al comma 1-quinquies nella fase di osservazione e valutazione;

aggiunto: g) i criteri e le modalita' di valutazione dello svolgimento dell'incarico ai sensi dei commi da 1-quinquies a 1-octies;

aggiunto: h) i criteri, i requisiti per l'iscrizione e le modalita' di funzionamento di un albo, istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'individuazione dei professionisti, pubblici o privati, esperti nella valutazione del personale, da utilizzare quali componenti esterni e assessor per le procedure di cui ai commi 1-sexies, 1-septies e 1-octies. I vincitori dei aggiunto: corsi-concorsi di cui al comma tolto: 2 aggiunto: 1-ter, lettera a), anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attivita' formative … collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o privateaggiunto: . L'esercizio della funzione dirigenziale da parte del predetto personale e' preceduto dallo svolgimento di un periodo di tirocinio e dal tutoraggio da parte di dirigenti con maggiore anzianita' di servizio, da svolgere presso l'amministrazione di destinazione, commisurato alla concreta esperienza lavorativa pregressa e comunque di durata non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art28 · fonte del testo

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