[1]Qualora in un procedimento penale sia necessaria la comparizione personale di un testimonio o di un perito la citazione dell'autorita' giudiziaria sara' notificata a cura dello Stato richiesto, salvo nel caso che vi ostino considerazioni speciali.

[2]Le spese per tale comparizione saranno convenute in ogni singolo caso fra i Governi dello Stato richiedente e dello Stato richiesto.

Testo vigente dal 25 maggio 1931

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1931-05-09;517~art19 · fonte del testo

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