DEI TESTIMONI E DEI PERITI 1. Qualora venga richiesta da una delle Parti la citazione a comparire in qualita' di testimone o di perito dinanzi alla propria autorita' giudiziaria, di una persona che dimori nel territorio dell'altra Parte, tale persona non puo' essere sotttoposta dalla Parte richiesta a misure coercitive per assicurarne la comparizione o essere assoggettata a sanzioni in caso di mancata comparizione. 2. Nessun testimone o nessun perito, qualunque sia la sua nazionalita', che, in seguito ad una citazione dell'autorita' della Parte richiedente, compare davanti a questa autorita', potra' essere perseguito, arrestato o sottoposto ad alcuna restrizione della propria liberta' personale sul territorio di questa Parte per fatti o reati commessi prima di aver varcato la frontiera della Parte richiedente. 3. Se la Parte richiedente comunica al testimone o al perito che la sua presenza non e' piu' necessaria, la disposizione di cui al paragrafo precedente non si applica oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di tale comunicazione. Questa dilazione non comprende il periodo nel corso del quale il testimone o il perito non puo' lasciare il territorio della Parte richiedente per ragioni indipendenti dalla propria volonta'. La disposizione di cui al paragrafo precedente non si applica al testimone o al perito che, dopo aver lasciato il territorio della Parte richiedente, vi e' ritornato volontariamente. 4. Al testimone ed al perito spettano il rimborso delle spese di viaggio, nonche' le diarie e le indennita' nella misura prevista dalla legge della parte richiedente.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-03-04;199~art14 · fonte del testo

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