[1]Il testimone o il perito, qualunque sia la sua nazionalita', che compaia innanzi all'autorita' dello Stato richiedente, non potra' essere sottoposto a procedimento o arrestato per delitti o per condanne precedenti quale correo o complice dei delitti che hanno dato luogo al procedimento nel quale fu ordinata la testimonianza o la perizia fino a che il suo soggiorno e' reso necessario dal procedimento come anche per il tempo a lui necessario per ritornare al Paese di provenienza.

[2]Qualora l'individuo citato a comparire sia detenuto si, potra' chiedere la sua consegna in via provvisoria, con l'impegno della sua restituzione nel piu' breve tempo possibile. In ogni caso per la comparizione occorre l'assenzo della persona citata.

Testo vigente dal 25 maggio 1931

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1931-05-09;517~art20 · fonte del testo

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