Il cappellano puo' essere autorizzato ad assentarsi dal servizio, con perdita del trattamento economico, nei seguenti casi:

  • a)per infermita' documentata che comporti una assenza di durata superiore a mesi due e fino ad un massimo di mesi dieci;
  • b)per motivi di carattere pastorale, privati e di studio per un periodo massimo di tre mesi. L'autorizzazione e' concessa con decreto del Ministro di grazia e giustizia e, nel caso di cui alla lettera b), previo parere dell'ispettore distrettuale e dell'ispettore dei cappellani. La durata complessiva delle assenze per i motivi di cui alle lettere a) e b) non puo' superare in ogni caso dodici mesi nel quinquennio. Superato tale termine, il cappellano viene dichiarato decaduto dall'incarico con decreto del Ministro. Per la sostituzione del cappellano si applicano le norme previste dall'articolo 13.

Testo vigente dal 10 marzo 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-03-04;68~art14 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari