Il cappellano puo' assentarsi dal servizio per trenta giorni l'anno, previa autorizzazione del direttore. Il cappellano puo', inoltre, in caso di documentata infermita', essere autorizzato dall'ispettore distrettuale ad assentarsi dal servizio per un periodo complessivo non superiore a due mesi. Durante tali assenze egli conserva il normale trattamento economico ed e' sostituito, quando nell'istituto non presta servizio altro cappellano, da un sacerdote da lui indicato e gradito all'amministrazione. Il sostituto e' retribuito dall'amministrazione con un compenso giornaliero di importo pari ad un trentesimo della misura iniziale della retribuzione mensile spettante al cappellano.

Testo vigente dal 10 marzo 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-03-04;68~art13 · fonte del testo

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