Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena
Legge 4 marzo 1982, n. 68
- Aggiornato al
- 12 febbraio 1989
- Articoli
- 19
- Versioni storiche
- 20
- Art. 1Negli istituti di prevenzione e di pena le pratiche di culto, l'istruzione e l'assistenza…
- Art. 2Ai cappellani e all'ispettore dei cappellani non sono applicabili le norme relative alla…
- Art. 3Gli incarichi previsti dall'articolo 1 sono conferiti al sacerdote, secolare o regolare…
- Art. 4null
- Art. 5I cappellani esercitano le attivita' previste dal primo comma dell'articolo 1 di intesa…
- Art. 6Le sanzioni disciplinari applicabili ai cappellani sono le seguenti: 1) richiamo; 2)…
- Art. 7Il direttore dell'istituto, quando ritenga che il comportamento del cappellano possa dar…
- Art. 8La commissione di disciplina e' nominata all'inizio di ogni biennio dal Ministro di…
- Art. 9Il presidente della commissione fissa la data per la trattazione orale del procedimento…
- Art. 10Il cappellano, ove sia stato emesso nei suoi confronti mandato o ordine di cattura, e'…
- Art. 11Quando la sospensione cautelare sia stata disposta in conseguenza di procedimento penale…
- Art. 12null
- Art. 13Il cappellano puo' assentarsi dal servizio per trenta giorni l'anno, previa…
- Art. 14Il cappellano puo' essere autorizzato ad assentarsi dal servizio, con perdita del…
- Art. 15I cappellani e l'ispettore dei cappellani sono iscritti alle assicurazioni generali…
- Art. 16Ai cappellani compete, in misura duplicata, il trattamento economico previsto…
- Art. 17Sono abrogate, per quanto riguarda i cappellani, le norme previste dal regio…
- Art. 18Ai ministri di culto diverso da quello cattolico che abbiano prestato l'assistenza…
- Art. 19All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 1.414.826.908…
