Il medico incaricato ha diritto a non prestare la propria opera per un giorno la settimana; puo' essere autorizzato dal direttore dell'istituto o servizio, compatibilmente con le esigenze del servizio, a non prestare la propria opera negli altri giorni riconosciuti festivi diversi dalla domenica. Durante le assenze di cui al precedente comma, il medico incaricato conserva il normale trattamento economico. Nei giorni in cui non presta servizio, il medico incaricato e tenuto a rendersi reperibile o, comunque, ad assicurare a mezzo di un sostituto l'eventuale pronto soccorso.

Testo vigente dal 24 ottobre 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-10-09;740~art17 · fonte del testo

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