Negli istituti di prevenzione e di pena le pratiche di culto, l'istruzione e l'assistenza religiosa della confessione cattolica sono affidate, in forma di incarico, ad uno o piu' cappellani. Le funzioni di vigilanza e coordinamento dei servizi di cui al comma precedente sono affidate, sempre in forma di incarico, all'ispettore dei cappellani previsto dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 323.

Testo vigente dal 10 marzo 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-03-04;68~art1 · fonte del testo

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