Le sanzioni disciplinari applicabili ai cappellani sono le seguenti:

  • 1)richiamo;
  • 2)dichiarazione di biasimo;
  • 3)esonero dall'incarico. Il richiamo consiste in una esortazione rivolta al cappellano che non espleta le sue attivita' con assiduita' ed impegno. La dichiarazione di biasimo consiste in una censura rivolta al cappellano nei casi di grave inosservanza dei propri doveri o delle disposizioni che regolano la vita dell'istituto. L'esonero dall'incarico consiste nella cessazione del rapporto ed e' applicabile al cappellano nei casi di violazione dei doveri da cui scaturisce grave pregiudizio per l'istituto o per l'amministrazione.

Testo vigente dal 10 marzo 1982

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-03-04;68~art6 · fonte del testo

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