Ai dipendenti in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia o sui piroscafi nel limite del costo del biglietto a tariffa d'uso (escluso l'eventuale supplemento per il vitto) e per la classe di diritto stabilita come segue: prima classe per il personale delle carriere direttive, di concetto ed equiparabili, per i coadiutori alla terza classe di stipendio e qualifiche corrispondenti o superiori delle carriere esecutive ed equiparabili, nonche' per i marescialli dei tre gradi e gli allievi delle accademie militari; seconda classe per tutto il rimanente personale. Spetta ugualmente il rimborso della spesa sostenuta per i viaggi eventualmente effettuati con altri servizi di linea quando questi consentano notevole risparmio di tempo ed il loro uso sia autorizzato dal capo dell'ufficio che ha ordinato la missione, ovvero quando manchi un collegamento ferroviario con la localita' da raggiungere. Il rimborso e' limitato all'importo delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto dei biglietti di viaggio. Ai dipendenti con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore o equiparata spetta altresi' il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di un compartimento singolo in carrozza con letti. Per i primi dirigenti e' consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto. Per il personale delle qualifiche inferiori e' consentito il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di una cuccetta di prima classe. E' ammesso l'uso dei treni rapidi normali, speciali e di lusso purche' per i medesimi sin consentita per il tragitto da compiere, la classe spettante a norma del primo comma del presente articolo. Sono ammesse altresi' le deviazioni consentite dall'orario ufficiale. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266)). La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai viaggi di servizio e di trasferimento del personale civile e militare in servizio all'estero. Per i percorsi o per le frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri servizi di linea e' corrisposta, a titolo di rimborso spesa, un'indennita' di lire 43 a chilometro aumentabile, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a lire 62 a chilometro. 1 2 Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di chilometro inferiori a 500 metri non sono considerate. Le altre sono arrotondate a chilometro intero. I rimborsi di cui al presente articolo competono per tutti i servizi resi fuori della ordinaria sede di servizio anche se il personale non acquista titolo all'indennita' di trasferta.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 luglio 1978, n. 417

1

La L. 26 luglio 1978, n. 417 ha disposto (con l'art. 8, comma 6) che "L'indennita' dovuta per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovia o altri servizi di linea e quella per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a norma degli articoli 12, settimo comma, e 19, terzo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, sono elevate, rispettivamente, a L. 100 ed a L. 150 a chilometro".

2

Il D.P.R. 16 gennaio 1978, n.513 ha ribadito (con l'art. 5, comma 4) che "L'indennita' dovuta per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri servizi di linea e quella per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a norma degli articoli 12, settimo comma, e 19, terzo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, sono elevate, rispettivamente, a L. 100 ed a L. 150 a chilometro".

Testo vigente dal 1 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 21 settembre 1978 al 1 gennaio 2006. 34 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… del primo comma del presente articolo. Sono ammesse altresi' le deviazioni consentite dall'orario ufficiale. tolto: Per i viaggi di servizio eseguiti con mezzi aerei di linea, sia all'interno che all'estero, l'uso della prima classe e' limitato al personale con qualifica non inferiore a quella di dirigente generale o equiparata aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai viaggi di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1973-12-18;836~art12 · fonte del testo

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