L'uso di trasporti marittimi, quando la destinazione possa essere raggiunta anche per ferrovia, e l'uso di trasporti aerei devono essere autorizzati dal Ministro o dal dirigente generale o da altro capo ufficio avente qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata. Con la stessa procedura puo' essere consentito, quando vi sia una particolare necessita' di raggiungere rapidamente il luogo della missione, l'uso di mezzi di trasporto noleggiati, con rimborso delle relative spese. Per l'uso dei mezzi aerei di linea, nei viaggi di servizio all'interno e all'estero, e' dovuto anche il rimborso della spesa di una assicurazione sulla vita, per l'uso dei mezzi stessi, nel limite di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo moltiplicato per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidita' permanente. 1 E' abrogata la norma concernente l'assicurazione per i percorsi aerei contenuta nel primo comma dell'articolo 198 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 luglio 1978, n. 417

1

La L. 26 luglio 1978, n. 417 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Il massimale previsto, dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, ai fini dell'assicurazione sulla vita per l'uso di mezzi di trasporto aerei e' ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennita' di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10".

Testo vigente dal 22 agosto 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 agosto 1978

Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 1973 al 22 agosto 1978.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 26 luglio 1978, n. 417

    La L. 26 luglio 1978, n. 417 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Il massimale previsto, dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, ai fini dell'assicurazione sulla vita per l'uso di mezzi di trasporto aerei e' ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennita' di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1973-12-18;836~art13 · fonte del testo

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