Ai dipendenti in missione in localita' distanti dalla ordinaria sede di servizio piu' di 800 chilometri, per raggiungere le quali occorra impiegare con treno diretto almeno 12 ore, e' consentita una sosta intermedia non superiore a 24 ore, con titolo alla indennita' di trasferta, per i primi 800 chilometri altra sosta con pari trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri. La sosta intermedia non e' consentita nei viaggi in cui si faccia uso di posto letto, di cuccetta o di aereo.

Testo vigente dal 29 dicembre 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-12-18;836~art11 · fonte del testo

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