In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio in ferrovia, sui piroscafi e su gli altri mezzi di trasporto in servizio di linea, e' liquidata una somma pari al 20 per cento di dette spese, con esclusione di quelle relative al supplemento rapido e all'uso delle carrozze letto. Per i viaggi compiuti gratuitamente sulle linee ferroviarie o sulle strade ordinarie compete una indennita' chilometrica di lire 1, 20, 0,80 e 0,50 ai dipendenti ammessi a viaggiare sulle ferrovie rispettivamente in prima, in seconda e in terza classe. Per il personale militare il 20 per cento va calcolato sul costo del biglietto ferroviario di cui alla tariffa n. 5 annessa all'orario ufficiale.

Testo vigente dal 7 luglio 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-06-29;489~art10 · fonte del testo

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